Match-fixing, Morani (relatrice): Con la ratifica della Convenzione Magglingen saranno confiscati i proventi delle combine

Individuare un’autorità nazionale competente per la regolamentazione delle scommesse e l’adozione di misure per contrastare il match-fixing; prevedere la confisca penale obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo delle frodi sportive; e introdurre la responsabilità amministrativa degli enti qualora tali reati siano commessi a loro vantaggio. Su questi aspetti della normativa italiana – secondo l’on. Alessia Morani (PD) relatrice per la Commissione Giustizia della Camera – occorrerà intervenire per recepire e ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Morani, nella relazione illustrata ieri di fronte alla Commissione Giustizia e alla Commissione Affari esteri e comunitari, ha spiegato che il Governo ha designato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli come autorità competente sulle scommesse e sul contrasto alle manipolazioni. “L’Agenzia” ha spiegato, “in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale”.

Per quanto riguarda invece la confisca dei proventi delle manipolazioni, l’on. Morani ha spiegato che il disegno di legge di ratifica introduce un nuovo articolo 5-bis nella legge 401 del 1989. La norma “prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona”.

Morani ha quindi spiegato che “l’articolo 5 – della legge di ratifica – introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite”. In sostanza, “in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote”. Nel caso di commissione di delitti, inoltre, sono previste anche delle sanzioni interdittive per almeno un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. “La previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dovrebbe indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati” ha commentato Morani.

Invece, “Non necessitino di adeguamento” le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione”. Il testo entrerà in vigore  il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza vacatio legis. rg/AGIMEG