Match fixing, la legge di ratifica della Convenzione Magglingen arriva al Senato

Dopo l’approvazione alla Camera una settimana fa, passa adesso al Senato la legge di ratifica della convenzione di Magglingen contro il match-fixing. Ancora da designare le Commissioni che tratteranno il testo in sede referente.

La Convenzione promuove un approccio globale per favorire l’adozione di princìpi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive. Associa di conseguenza tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni sportive, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. Punta quindi a favorire la collaborazione internazionale sia sul fronte delle indagini, sia su quello della repressione dei reati. Incoraggia il principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni disciplinari adottate da organizzazioni sportive nazionali di Paesi stranieri, in modo da evitare che un atleta sanzionato da una federazione nazionale si sottragga all’applicazione della sanzione, partecipando a competizioni diverse o, viceversa, si esponga al rischio di una duplice sanzione. Ma la Convenzione prevede anche che siano i singoli Stati aderenti a individuare i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; ma suggerisce di adottare misure come il blocco o limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori «remoti» di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività. Chiede inoltre di  sensibilizzare i consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali. Viene inoltre costituito inoltre Comitato di follow-up della Convenzione che ha “la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.

La legge di ratifica, poi, inserisce nella legge n. 401 del 1989 un nuovo articolo 5-bis, consentendo così al giudice “in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse)”, di “ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2)”. La legge di ratifica, ancora, introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, con l’obiettivo di “indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati”. In particolare “in caso di commissione di delitti, all’ente verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote”. A queste si aggiungono anche delle sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno. rg/AGIMEG