Match fixing, Convenzione Magglingen: atteso per oggi il parere della Commissione Finanze

La Commissione Finanze della Camera potrebbe rendere oggi il proprio parere – in sede consultiva, da inviate alle Commissioni Giustizia e Affari Esteri – sulla legge di Ratifica della Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive di Magglingen il 18 settembre 2014. Nel corso della seduta di ieri, Maurizio Bernardo, presidente della Commissione e relatore, ha illustrato il provvedimento soffermandosi in particolare sugli articoli da 9 a 12 della Convenzione. “L’articolo 9 prevede che ciascuna Parte è tenuta ad identificare una o più autorità responsabili dell’attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell’applicazione delle pertinenti misure per combattere le combine” ha spiegato Bernardo, ricordando poi che tra queste misure ci sono in particolare il tempestivo scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati o le piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette; la limitazione dell’offerta di scommesse sportive; la diffusione anticipata di informazioni sui tipi di scommesse sportive agli organizzatori delle competizioni, per individuare i rischi di manipolazione sportiva; il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili; e persino la sospensione delle competizioni a rischio. L’articolo 10 riguarda invece i bookmaker e prevede misure per prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive. Gli Stati devono adottare misure per obbligare i bookmaker a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette, e devono incoraggiarli a sensibilizzare – attraverso corso di informazione – i proprietari e i dipendenti circa le conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive. In base all’art.11, gli Stati sono tentui a adottare adottare i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali, come ad esempio il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell’accesso ai bookmaker illegali; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali. L’articolo 12 infine riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, prevedendo in particolare che ciascuna Parte, al fine di facilitare lo scambio di informazioni, si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni. rg/AGIMEG