Manovra, Senato: Servizio Studi chiede chiarimenti su effetti stimati dell’aumento del prelievo erariale su slot e vlt

Il Servizio Studi del Senato chiede delucidazioni e maggiori chiarimenti sulle stime contenute nella Relazione Tecnica che accompagna il testo della Manovra Bis in merito al provvedimento che incrementa il prelievo erariale su slot e videolotterie. “Al riguardo – scrivono – si osserva che la Relazione Tecnica  non fornisce informazioni circa le banche dati utilizzate per le stime presentate, cosicché non risulta possibile verificare i dati di gettito nonché le percentuali di riduzione della raccolta; in merito a tale ultimo aspetto si evidenzia la necessità di acquisire informazioni circa il grado di prudenza della stima della riduzione del 3% della domanda di gioco relativa agli apparecchi VLT che risulta essere particolarmente sensibile alla riduzione del pay out sul fenomeno del “rigioco”. Inoltre le stime, ad una prima analisi, non appaiono omogenee tra loro; infatti nella quantificazione relativa all’incremento del PREU non vengono fatte ipotesi di minor gettito a titolo di IRES ed IRAP per la diminuzione dei ricavi per i ricevitori ed i concessionari, dovuti alla contrazione della domanda (pari al 3,7% per gli apparecchi AWP e del 3% per gli apparecchi VLT). Chiarimenti andrebbero poi forniti in merito alla ripartizione nel tempo del maggior gettito a titolo di PREU in quanto l’attribuzione dei 9/12 sembrerebbe ipotizzare una decorrenza delle norme in esame dal 1° aprile 2017; una data non coerente con la decorrenza degli effetti del provvedimento in esame. Inoltre la RT non considera i riflessi sul gettito atteso delle normative degli enti locali che, pur non avendo raggiunto un’intesa (volta anche ad evitare effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato), hanno emanato disposizioni restrittive in materia di gioco pubblico legale; tali misure tuttavia – così come si legge nella risposta scritta all’interrogazione n. 5-10524 del 9 febbraio 2017- diventeranno effettivamente operative nel corso dell’anno 2017 e comporteranno presumibilmente un forte ridimensionamento dell’offerta legale di gioco. Tale circostanza indurrebbe quindi, per motivi di prudenza, a ritenere necessario un approfondimento in merito alle quantificazioni proposte in RT. Sarebbero necessarie anche informazioni circa la stima del maggior gettito derivante dal raddoppio dell’aliquota applicabile per gli altri giochi sulla parte di vincite superiore a 500 euro. Infatti la RT nel fornire i dati sul prelievo sulle vincite consente di dedurre che il gettito da prelievo su queste ultime è pari nel 2016 a circa 95 milioni di euro (dato ricostruibile depurando dal totale incassato a titolo della c.d. “tassa sulla fortuna”91 nel predetto anno 2016 cioè 395 milioni di euro la parte di introito per il prelievo sul gioco del Lotto, pari a 300 milioni di euro). La RT ipotizza che il raddoppio dell’aliquota produca un corrispondente raddoppio del gettito, senza applicarvi alcuna riduzione in relazione ad effetti dell’incremento sulla domanda; sul punto si chiedono chiarimenti volti a verificare il carattere prudenziale della stima in relazione all’affermazione, che si legge in RT, per la quale l’aumento del prelievo sulle vincite sarebbe di modesto impatto sulla domanda e quindi sulla raccolta92, perché riferito a vincite superiori a 500 euro. La RT, stimando un raddoppio del gettito in correlazione al raddoppio dell’aliquota, non tiene in alcun modo conto della riduzione della raccolta, che la stessa RT ritiene possibile anche se di modesta entità, in conseguenza di una diminuzione della domanda. Il Mef dovrà fornire chiarimenti anche sulla prevista riduzione del numero delle slot. “La Relazione Tecnica – fa osservare il Servizio Studi –  presentata dal Governo evidenzia che la norma in esame non comporta oneri per lo Stato in quanto la riduzione del 30% degli apparecchi da divertimento e intrattenimento era già prevista dal citato articolo 1, comma 943, della L. 208/2015 ed in quella sede erano stati calcolati gli effetti della riduzione stessa. Al riguardo, si evidenzia che in sede di stima degli effetti della riduzione del numero degli apparecchi al 70% di quelli installati alla data del 31 luglio 2015, di cui al citato articolo 1, comma 943, della L. 208/2015, la relazione tecnica annessa al provvedimento originario rappresentava che tale riduzione non avrebbe comportato nel triennio successivo (quindi 2016, 2017, e 2018) effetti sul gettito; in particolare sosteneva che in prospettiva non si sarebbero modificate le aspettative alla luce del fatto che il numero dei nuovi apparecchi (in particolare il passaggio di apparecchi c.d. “stand alone” ad apparecchi a controllo remoto) avrebbe potuto assorbire la domanda di gioco, soddisfatta tra l’altro anche dalle VLT per le quali non è prevista riduzione di numero. Andrebbe confermata l’attualità delle affermazioni contenute nell’originaria relazione tecnica, per le quali la riduzione del numero degli apparecchi non comporterebbe effetti di gettito; la verifica si rende necessaria in quanto la RT associata all’emendamento da cui origina la disposizione in commento sembrerebbe riferirsi ad effetti finanziari calcolati in precedenza e riconducibili alla riduzione degli apparecchi da divertimento qui disciplinata”. cdn/AGIMEG