Magglingen, Formentini (relatore): “Troppe tipologie di scommessa facilitano le combine”

Camera, aprendo i lavori di ieri delle Commissioni Affari Comunitari e Giustizia della Camera, il relatore della III Commissione Paolo Formentini, ha illustrato i contenuti della Convenzione di Magglingen contro il match-fixing, e del disegno di legge per recepirla. Per quanto riguarda il fenomeno delle combine sportive, ha messo in evidenza “due fenomeni peculiari: in primo luogo il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse offerte, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, così da favorire la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; in secondo luogo lo sviluppo di un consistente mercato illegale, che offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali, interessate alla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse, al fine di ricavare profitti grazie ad esse, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita”.

Ha sottolienato quindi che già la Convenzione penale sulla corruzione del 1999 e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005 contenevano misire per contrastare “le organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro sporco”. Tuttavia, “la manipolazione delle competizioni sportive può essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione, così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio”. Serve quindi elaborare “uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale”. In sostanza “l’interesse per una convenzione internazionale in materia risiede, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell’adozione di princìpi condivisi. Per questo, la Convenzione associa tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni de quibus, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. In tal senso, i Governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o limitando, in caso di necessità, l’accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori”.

Passando ai contenuti dei due testi, ha ricordato che quessto aspetto viene disciplinato dall’art. 9: “ciascuna Parte è tenuta ad identificare una o più autorità responsabili, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, dell’attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell’applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tra tali misure si segnala il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette, la limitazione dell’offerta di scommesse sportive, il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento tracciabili”. L’articolo 10 riguarda invece gli operatori delle scommesse: “La Convenzione fa carico agli Stati Parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, l’articolo 11 indica talune ipotesi quali il blocco o limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori « remoti » di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali. L’articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, mentre l’articolo 13 pone in capo alle Parti l’identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive. La piattaforma nazionale dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse « atipiche » e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati Parte, emettendo, se del caso, gli opportuni « allerta »; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati. Precisa che, a cura di ciascuno Stato Parte, gli estremi e l’indirizzo della piattaforma nazionale dovranno essere comunicati al Segretario Generale del Consiglio d’Europa”.

L’articolo 30, istituisce “un Comitato di follow-up della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell’attuazione della Convenzione, sono individuate dall’articolo 31: all’organismo è riconosciuta, tra le altre cose, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive”. lp/AGIMEG