Lotto, Tar Lazio: “Irregolarità dei flussi finanziari giustifica revoca della concessione”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso contro il provvedimento di revoca di una concessione del lotto da parte del titolare di una rivendita.
“Nel 2015 – spiegano i giudici è accaduto che, a causa del mutamento delle coordinate bancarie di Lottomatica, vi sono state difficoltà di “allineamento” del nuovo RID automatico, come certificato dallo stesso Istituto bancario, per cui il sig. Cucciari si è visto costretto a versare settimanalmente le somme relative alle giocate del lotto personalmente, a mezzo bonifico bancario. A tale adempimento ha materialmente provveduto entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, ancorché esso sia stato poi ricevuto dopo qualche giorno. Ciononostante, l’amministrazione ha avviato e concluso il procedimento di revoca della ricevitoria, senza tenere in alcuna considerazione le deduzioni difensive del Cucciari il quale sottolinea che i ritardi addotti da AAMS non sono altro che i pochi giorni che il meccanismo bancario impiega per il materiale accreditamento delle somme”. Nelle motivazioni i giudici hanno spiegato che “la normativa in materia, letta nel suo complesso, conferisce all’amministrazione un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare al concessionario che si renda colpevole di trasgressioni nella gestione delle ricevitorie. Deve convenirsi con la difesa erariale che le ripetute irregolarità hanno manifestato l’incapacità del ricevitore ad una corretta gestione della ricevitoria, compromettendo la regolarità dei flussi finanziari di competenza dell’amministrazione e comunque facendo venire meno l’elemento fiduciario che caratterizza la concessione. lp/AGIMEG