Lotto, Tar Lazio accoglie ricorso per istituzione nuovo punto raccolta in Rivendita Speciale

“Sia la normativa che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’Amministrazione”. Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di un titolare di una rivendita speciale situata all’interno di una stazione di servizio di Santa Maria La Carità (NA) per l’istituzione di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto da ubicarsi presso la predetta rivendita speciale, dopo che l’ADM aveva comunicato “l’impossibilità di accogliere l’istanza in ragione del fatto che la rivendita in questione ricade in una stazione di servizio ubicata su strada comunale e, dunque, su una tipologia di strada diversa da quelle indicate nei decreti direttoriali del 30.06.1998 e del 29.03.2006”. Nelle motivazioni, invece, “il Collegio non ritiene condivisibile l’interpretazione restrittiva seguita dall’Agenzia resistente nella valutazione dei presupposti per la concessione del provvedimento ampliativo richiesto da parte ricorrente. Infatti, nella materia de qua, va attribuita natura primaria all’articolo 33 della legge n. 724/1994 e s.m.i., che equipa le categorie di tabaccai ai fini della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto. Dall’analisi sistematica della normativa e dei decreti su richiamati, si può agevolmente desumere che l’Amministrazione medesima non attribuisce alcuna efficacia escludente all’art. 3 della legge n. 549/1995 in ordine alla possibilità di attribuire nuove concessioni a rivendite speciali di tipologia diversa da quelle ivi espressamente indicate. In assenza di una norma ad hoc, d’altronde, ritenere che non sussistano specifiche preclusioni nei riguardi delle c.d. rivendite speciali appare più in linea con l’attuale assetto di liberalizzazione delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del lotto”. Pertanto, “alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto”. lp/AGIMEG