Lotto, Tar Lazio accoglie ricorso per istituzione nuovo punto raccolta in Rivendita Speciale

“La ratio della normativa primaria non osta all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’amministrazione”. Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto un ricorso contro la determinazione dirigenziale dell’Agenzia e dei Monopoli con la quale era stata rigettata la domanda di istituzione di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto presso la Rivendita Speciale in una Stazione di servizio sita in Giuliano in Campania. Il ricorrente ha censurato “l’illegittimità dei decreti direttoriali nella parte in cui non prevedono la possibilità di istituzione di punti di raccolta del lotto presso stazioni di servizio ubicate su strade comunali”. Per il Tar “il ricorso va accolto (…). Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare l’allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze” e sottolinea come “la norma richiamata non distingue fra categorie stradali (statali, provinciali o comunali) al fine della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto”. lp/AGIMEG