Lotterie, per Cassazione “esposizione tagliandi non autorizzati è frode in commercio”

La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso contro la reclusione per nove mesi emessa dal Tribunale di Catania per frode in commercio, per aver un titolare di un punto vendita esposto biglietti della lotteria non autorizzati. “Con sentenza del 30.4.2012, il Tribunale di Catania dichiarava il ricorrente responsabile dei reati di cui agli arti. 56 e 515 cod.pen. perché esponeva al pubblico tagliandi non ricompresi tra le lotterie autorizzate
dall’A.A.M.S”. Per la Corte di Cassazione “il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. La Corte di appello, nel ritenere configurato il reato di cui agli arti. 56 e 515 cod.pen. contestato al capo a) dell’imputazione, ha rilevato come alcuni dei tagliandi (non ricompresi tra le lotterie autorizzate dall’A.A.M.S., da cedersi a titolo gratuito e già scaduti di validità) fossero esposti al pubblico perché in vetrina con tutti gli altri e che tale circostanza, unitamente alla non facile lettura del
regolamento, integrasse l’ipotesi tentata del reato di frode nell’esercizio del
commercio. La Corte territoriale ha fatto, quindi, buon governo del consolidato principio
di diritto, secondo cui anche la semplice esposizione della merce sui banchi di
vendita, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela, può integrare il
tentativo di frode in commercio in concorso degli altri elementi specificamente
attinenti (in relazione all’origine, provenienza, qualità o quantità) all’oggetto di
tale offerta, trattandosi di condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla
vendita della merce ai potenziali acquirenti”. lp/AGIMEG