Ligné (EGBA): “La sentenza della CGUE rafforza i poteri di intervento della Commissione europea”

“La Grecia dovrebbe seguire il consiglio chiaro della Corte di Giustizia di liberalizzare il mercato. La sentenza è di grande rilevanza e dà alla Commissione europea ancor più forza per porre fine ai casi di inadempienze politiche di gioco in tutta l’UE”. Con queste parole Sigrid Ligné, segretario generale dell’EGBA esprime entisiasmo per la sentenza emessa oggi dalla CGUE sul monopolio dei giochi d’azzardo greco Opap.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha oggi confermato che il monopolio greco dei giochi d’azzardo viola il diritto comunitario. La sentenza odierna fornisce un importante supporto aggiuntivo per la Commissione europea a intentare direttamente un’azione legale contro gli Stati membri che non rispetta il diritto comunitario, compresa la Grecia.
La CGUE nelle cause riunite greci (C-186/11 e C-209/11) ha stabilito quindi che la normativa nazionale della Grecia che sancisce il monopolio dell’OPAP e vieta agli operatori esteri di offrire gioco d’azzardo nel territorio greco «comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento e non è in linea con i principi del dsiritto comunitario.

La sentenza conferma in particolare che:

– gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l’organizzazione e il funzionamento dei giochi d’azzardo ad un organismo unico, qualora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all’intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall’altro, non sia garantito uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sull’espansione del settore dei giochi d’azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità connessa a tali giochi, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare;

– infatti, sebbene alcuni degli elementi presentati nella decisione di rinvio, segnatamente il fatto che l’OPAP sia una società per azioni quotata in Borsa e la valutazione secondo cui l’OPAP sarebbe soggetto a vigilanza solo superficiale dello Stato greco, sembrino suggerire che i requisiti indicati nei punti 33 e 34 della presente sentenza potrebbero non essere soddisfatti, spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nel caso di specie, tenendo conto di detti elementi e di qualsiasi altro che possa risultare pertinente in tale prospettiva;
– Finché legislazioni nazionali di gioco saranno incompatibili con il diritto comunitario le autorità nazionali non possano astenersi, nel corso di un periodo transitorio, dall’esaminare le domande, quali quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, riguardanti la concessione di autorizzazioni nel settore dei giochi d’azzardo;
– In ogni caso, se lo Stato membro interessato dovesse ritenere che una riforma del monopolio esistente al fine di renderlo compatibile con le disposizioni del Trattato non sia prospettabile e che la liberalizzazione del mercato dei giochi d’azzardo meglio si addica al livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che intende assicurare, esso sarà tenuto a rispettare le norme fondamentali dei trattati, in particolare gli articoli 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della cittadinanza, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva (v., in tal senso, sentenza Costa e Cifone, cit., punto 54 e giurisprudenza citata). In un caso del genere, l’istituzione in tale Stato membro di un regime di previa autorizzazione amministrativa per quanto riguarda l’offerta di alcuni tipi di giochi d’azzardo deve essere fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali entro limiti idonei ad evitarne un utilizzo arbitrario.
La Grecia ha una lunga storia di non conformità ai requisiti comunitari e il suo monopolio del gioco d’azzardo, OPAP, è rimasta una società privata focalizzata sulla generazione di profitto: OPAP è quotata alla Borsa di Atene, lo Stato greco in possesso di solo il 34% delle azioni.

Le critiche sollevate in passato dalla Commissione europea non hanno impedito alla Grecia di continuare a violare il diritto comunitario. Gli ultimi ritocchi legislativi sul gioco hanno inoltre innescato nuove denunce, anche da parte dell’EGBA, a livello nazionale ed a livello europeo.
Sigrid Ligné, Segretario Generale della EGBA, ha commentato: “Accogliamo con favore la sentenza CGUE che conferma che gli Stati membri devono rispettare i requisiti del diritto dell’Unione europea. Data la configurazione di fatto del monopolio OPAP, che non riesce chiaramente a soddisfare i requisiti della CGUE attendiamo un controllo efficace da attuare in futuro. La Grecia – ha spiegato – dovrebbe seguire il consiglio chiaro della Corte di liberalizzare il mercato. La sentenza è di grande rilevanza e dà alla Commissione europea ancor più forza per porre fine ai casi di inadempienze politiche di gioco in tutta l’UE”.
“A questo punto solo la CE, – ha aggiunto Ligné – in qualità di custode dei trattati, è in grado di ripristinare la certezza del diritto agendo direttamente sulle molte lamentele che ha ricevuto, non solo contro la Grecia, ma anche contro molti altri Stati membri. La CE può ora intervenire con fermezza su tutti i casi di infrazione in corso, al fine di garantire che tutti gli Stati membri siano in piena conformità”.

Il 23 ottobre 2012, la CE nella sua comunicazione “Verso un quadro globale europeo sul gioco d’azzardo online” ha confermato che “garantire il rispetto del diritto nazionale con il trattato è […] una condizione indispensabile di un’efficace politica dell’UE in materia di gioco d’azzardo online” e che occorre agire contro tutti gli Stati membri la cui legislazione non è conforme con il diritto comunitario.

rg/AGIMEG