Il Tar Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata da un’agenzia ippica contro il decreto ADM che ha disposto il fermo amministrativo nei confronti della società. “L’istituto del fermo amministrativo è una misura di carattere cautelare introdotta dall’ordinamento a tutela dei crediti dell’amministrazione. Il provvedimento, in ragione della sua natura cautelare e provvisoria, non richiede la presenza di un credito certo, liquido ed esigibile dell’amministrazione, nel qual caso opererebbe la compensazione legale, ma la ragionevole presenza di una situazione creditoria”, si legge nell’ordinanza, e inoltre “il provvedimento impugnato espone con chiarezza di quali somme l’Agenzia Ippica sarebbe debitrice”. lp/AGIMEG