Ippica, Tar Lazio accoglie ricorso contro provvedimento che ha rideterminato lo stanziamento per dicembre 2017 dei fondi per i montepremi


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso presentato contro il provvedimento che ha rideterminato lo stanziamento assegnato agli ippodromi per il montepremi corse ippiche per il mese di dicembre 2017 da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. “In linea di principio, le decisioni di spesa, quando sono oggetto di una evidentemente lata discrezionalità e giudizi di merito di tipo politico, restano di norma insindacabili nella sede giurisdizionale di legittimità.
Tuttavia – spiegano i giudici – si riscontra la sussistenza di tipologie di decisioni di spesa in ordine alle quali la discrezionalità si riduce, con conseguente proporzionale possibilità di sindacare le scelte di pianificazione delle spese. Il ricorso va dunque accolto, con annullamento dell’atto impugnato nella parte relativa allo stanziamento di cui si discute, ovvero limitatamente alla “variazione compensativa capitolo 2295 (Spese relative al settore ippico) PGI – 2298 (Spese per acquisto di beni e servizi per lo svolgimento di funzioni già esercitate dalla soppressa agenzia per lo sviluppo del Settore ippico) PG2, richiesta in data 14 novembre 2017 per la somma di euro 2.500.000,00 con la riduzione dello stanziamento iscritto al PG1 del cap. 2295 (montepremi corse ippiche) per l’importo di euro 2.5MLN di euro e corrispondente incremento del PG2 del capitolo 2298 “Corrispettivi per gestione segnale televisivo ed acquisti diritti televisivi esteri”, al fine di “assicurare la copertura delle spese da sostenersi per l’acquisto dei diritti televisivi sulle immagini delle corse estere per le esigenze di integrazione del palinsesto nazionale”.
All’accoglimento del ricorso consegue l’obbligo per l’Amministrazione di ripristinare il montepremi per il 2017 in misura corrispondente agli importi iscritti a bilancio anteriormente alla variazione annullata, incrementati degli ulteriori proventi del PREU relativi all’esercizio di riferimento così come esposti nelle risultanze acquisite agli atti di causa, con adozione dei provvedimenti necessari ad una loro adeguata rimodulazione nel primo esercizio utile, salvo quanto indicato a seguire. lp/AGIMEG