Iap (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria), ingiunzione a SportPesa.it: “Violato l’art. 28ter del Codice”. Ecco le motivazioni

Lo Iap, l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, ha emesso un’ingiunzione nei confronti di SportPesa.it per violazione dell’art. 28ter del Codice di Autodisciplina. Nel mirino dello Iap il messaggio “Ancora più Bingo. Vieni a sfidare la fortuna con il Bingo SportPesa.”, apparso su un periodico, che ha quindi violato l’articolo in questione. Nelle motivazioni si legge che “Il messaggio con toni perentori richiama in termini suggestivi l’attenzione dei lettori sulla vincita ai giochi pubblicizzati, come se questa fosse certa e facile da ottenere. Espressioni quali “…le occasioni di vincere si moltiplicano”, “La vittoria ti aspetta”, “Vincere non è mai solo una combinazione” unitamente ai colori attrattivi del messaggio, gli inviti a iniziare subito a giocare e la presentazione di giochi popolari sono elementi che, ad avviso del Comitato, contribuiscono a configurare una comunicazione che si pone in contrasto con il dettato dell’art. 28ter del Codice: essa infatti sottovaluta la rilevanza della componente aleatoria nei giochi come quelli pubblicizzati e si traduce in un invito al gioco senza responsabilità e controllo.

Stante l’impatto della comunicazione, del tutto irrilevante è la presenza in fondo all’annuncio, a caratteri minimi, dell’avvertenza relativa al rischio del gioco patologico e dell’indicazione che i giochi sono vietati ai minori di 18 anni, in quanto tali informazioni sono praticamente prive di effettivo peso comunicazionale all’interno del messaggio”.

L’art. 28ter del Codice di Autodisciplina prevede che: “La comunicazione commerciale relativa ai giochi con vincita in denaro, autorizzati sul territorio italiano, non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell’interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Deve inoltre essere evitata ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche, i costi, le probabilità di vincita, le condizioni per la fruizione degli incentivi e dei bonus. La comunicazione commerciale relativa a tali giochi non deve in particolare:

  1. rappresentare o incoraggiare il gioco eccessivo, il gioco incontrollato o il gioco indebitamente associato a forti emozioni;
  2. sfruttare la passione sportiva per indurre a ritenere che chi ama lo sport non possa non giocare e assimilare l’abilità sportiva all’abilità nel gioco;
  3. negare che il gioco possa comportare dei rischi;
  4. omettere di esplicitare le modalità e le condizioni per la fruizione degli incentivi e dei bonus e enfatizzarne ingiustificatamente la reale portata;
  5. presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, o costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
  6. indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare
    l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
  7. rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi – o soggetti che appaiano evidentemente tali – intenti al gioco;
  8. utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
  9. indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
  10. rappresentare l’astensione dal gioco come un valore negativo;
  11. indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
  12. fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
    Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e che può causare dipendenza patologica”. lp/AGIMEG