Global Starnet, ecco le motivazioni dell’ordinanza del Tar Lazio su richiesta sospensiva

“ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5023 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Global Starnet Ltd (già Denominata B Plus Giocolegale Ltd), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scuderi, Carmelo Barreca, Stefano Vinti ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Vinti in Roma, Via Emilia, 88;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Valtellina Giochi s.r.l., Distante s.u.r.l., Slots R Us s.r.l., Web Slot Italia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Generoso Bloise, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, Viale di Trastevere n. 209
Fever Game s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Generoso Bloise, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale di Trastevere n. 209;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del provvedimento emanato in data 27 marzo 2017 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi – Ufficio Apparecchi da intrattenimento, Protocollo RU 33796, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata disposta la decadenza della ricorrente dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

– di ogni eventuale altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche allo stato non conosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2017:

– del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 29 settembre 2017, con cui si è disposto che a decorrere dal 1° ottobre 2017, non verranno accolte: 1. nuove istanze per l’ottenimento della certificazione di idoneità di sale VLT; 2. Nuove istanze di verifica di conformità per sistemi di gioco e giochi VLT; 3. Nuove istanze di rilascio di nulla Osta per apparecchi AWP; si è stabilito altresì di demandare alla discrezionalità delle singole Questure la prosecuzione dell’attività delle sale VLT aperte in virtù di provvedimenti ex art. 88 TULPS rilasciati dopo il 27.3.2017 e si è infine stabilito di “congelare” e quindi non restituire le somme spettanti alla Società a titolo di deposito cauzionale maturate nel corso dell’anno 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio diell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la decisione del ricorso presuppone l’esame di questioni la cui complessità è incompatibile con la sommarietà della presente fase cautelare e che le esigenze di parte ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, come peraltro già ritenuto dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4026 del 22 settembre 2017;

Ritenuto, pertanto, di fissare – ai sensi dell’articolo 55, comma 10 cod. proc. amm. – l’udienza pubblica del 24 gennaio 2018 per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, altresì, di dover compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 gennaio 2018.” lp/AGIMEG