Il gioco nei Tribunali: mentre il Tar Puglia boccia il distanziometro di Lecce, la Cassazione annulla arresti nel Processo Beta

Lottomatica e StanleyBet tornano a scontrarsi per la gara del Lotto, la battaglia che va avanti da tre anni è giunta alle battute finali con l’udienza che si è tenuta nei giorni scorsi di fronte al Consiglio di Stato: la sentenza adesso è attesa nel giro di due mesi. Intanto il Tar Puglia boccia il distaziometro di Lecce e stabilisce che le associazioni private non possono essere considerate luoghi sensibili

Consiglio di Stato, gara Lotto: sentenza per il contenzioso tra Lottomatica e Stanleybet tra due mesi.

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso dicembre, questa mattina è stato discusso al Consiglio di Stato il ricorso di Stanleybet sulla gara per la concessione del Lotto. Oggetto del contendere, la gara per la concessione del Lotto‎ che si è svolta in Italia tra il 2015 e il 2016. Ad aggiudicarsela fu l’unico soggetto a partecipare alla gara – la cordata formata dal concessionario uscente (Lottomatica) con IGH, Arianna 2001, e Novomatic – con un’offerta di 770 milioni di euro. ‎Il bando venne però impugnato dalla Stanleybet, in quanto a suo giudizio non in linea con i principi comunitari, soprattutto per la decisione di mettere a gara un’unica concessione. Stanley puntava a offrire il Lotto nella propria rete di ctd, paragonandolo a una scommessa sull’esito dell’estrazione. Il Tar Lazio, nell’aprile 2016, respinse in toto le argomentazioni della Stanley affermando come fosse pienamente giustificata dalle peculiarità del gioco la scelta di assegnare un’unica concessione. Per il Tar inoltre le condizioni economiche non erano eccessivamente restrittive, così come legittima anche la clausola sulla cessione gratuita della rete. A rimettere la questione alla corte di Giustizia è stato invece il Consiglio di Stato, all’incirca un anno dopo. Le questioni pregiudiziali riguardano la scelta del modello monoproviding; l’entità della base d’asta (“di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi” richiesti ai candidati); e una clausola che avrebbe impedito alla Stanley di raccogliere le scommesse. Nel dicembre 2018 la CGE ha riconosciuto legittima la gara del Lotto in quanto la concessione monoprovider, la base d’asta e le clausole di decadenza non sono contrarie al diritto comunitario, ma ha chiesto al giudice nazionale di stabilire se in concreto abbiano ristretto il mercato. In particolare, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta ad una normativa nazionale che prevede, per la concessione della gestione del gioco del lotto, un modello di monoproviding esclusivo. In merito alle clausole di decadenza, la Corte ha spiegato che sono giustificate dagli obiettivi, di interesse generale, della lotta alla criminalità e al gioco irregolare. Ad ogni modo, anche questa valutazione spetta, in concreto, al giudice nazionale. Oggi, quindi, il Consiglio di Stato è stato tenuto a verificare se queste clausole, di fatto, abbiano ristretto l’accesso al mercato. La sentenza è attesa entro un paio di mesi.

Consiglio di Stato, gara Lotto, Garrisi (Ceo Stanley) ad Agimeg: “A nostro avviso la clausola sulla decadenza della concessione è profondamente illegittima”

“Siamo fiduciosi nella giustizia”. Lo ha detto Giovanni Garrisi, Ceo di Stanleybet, al termine dell’udienza di fronte al Consiglio di Stato, in cui il bookmaker anglo-maltese ha impugnato la gara del Lotto. “Il Collegio è di alto profilo e nell’udienza ha dimostrato di aver studiato a fondo la questione” spiega ancora a Agimeg. E sulla possibilità che il Collegio ribalti una gara aggiudicata da tre anni: “Il Consiglio di Stato non si lascia condizionare da una simile valutazione, se ravviserà profili di illegittimità allora annullerà il bando. A nostro avviso, la clausola sulla decadenza della concessione è profondamente illegittima”, dice riferendosi alla clausola – su cui si è incentrata gran parte della discussione – che secondo il bookmaker avrebbe consentito all’ADM di revocare la concessione a causa dei tanti procedimenti penali avviati nei confronti del direttivo della compagnia. “La Stanley – spiega – avrebbe dovuto sostenere investimenti di 700 milioni di euro, con il rischio di vedersi revocare la concessione dopo pochi mesi”.

Consiglio di Stato, gara Lotto, Ferraro (avv. Stanleybet): “La Cge non ha preso in esame la cessione gratuita della rete”

“La Corte di Giustizia non ha preso in esame la questione della cessione gratuita della rete. E la CGE – nel caso delle scommesse con la sentenza Laezza – ha detto che lo stesso obiettivo poteva essere perseguito con misure meno invasive”. Lo ha detto l’avvocato Fabio Ferraro di Stanley, prendendo la parola all’udienza del ricorso Stanley contro la gara del Lotto, udienza che si sta svolgendo di fronte alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato. Il riferimento e’ alla clausola che impone all’aggiudicatario della concessione di trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di trasmettere gratuitamente i beni che rappresentano la rete di raccolta al termine della concessione. Ferraro ha sottolineato che l’adeguamento della rete di raccolta richiedeva un investimento di 90 milioni, e ha quindi chiesto eventualmente un nuovo rinvio alla CGE.

Consiglio di Stato, gara Lotto, Agnello (Avv. Stanley): “Se Stanley si fosse aggiudicata concessione avrebbe rischiato di perderla subito visto la diatriba con Stato italiano in materia di scommesse”

“La clausola sulla decadenza della concessione riconosce all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – a un’Amministrazione – un potere enorme”. Lo ha detto l’avv. Daniela Agnello, legale di Stanley, nell’udienza di fronte al Consiglio di Stato sulla gara del Lotto. In sostanza – secondo il bookmaker – quella clausola comprende anche il semplice rinvio a giudizio, e la Stanley se si fosse aggiudicata la concessione avrebbe rischiato di perderla immediatamente, vista la lunga diatriba con lo Stato italiano in materia di scommesse. “Due esponenti del Board della Stanley a quell’epoca erano stato rinviati a giudizio per raccolta non autorizzata di scommesse” ha spiegato la Agnello chiedendo di depositare una serie di sentenze di proscioglimento.

Consiglio di Stato, gara Lotto, avv. Elefante: “La clausola sulla cessione della rete, nel caso delle scommesse, non si può paragonare a quella del Lotto”

“La clausola sulla cessione della rete, nel caso delle scommesse, non si può paragonare a quella del Lotto. Le reti allestite hanno valori completamente diversi, e i periodi di ammortamento riconosciuti sono differenti”. Lo ha detto l’avvocato di Stato Fabio Elefante, nell’udienza di fronte al Consiglio di Stato in cui si e’ discusso il ricorso Stanley contro la gara del Lotto. “La CGE ha comunque riconosciuto la legittimità di queste clausole, alla luce degli obiettivi perseguiti”.

Consiglio di Stato, gara Lotto, Elefante (Avv. di Stato): “Obiettivo della clausola invocata dall’avv. Agnello era quello di salvaguardare l’interesse pubblico, vista la delicatezza del settore”

“Mi sembra un’esagerazione” ha replicato l’Avvocato di Stato Fabio Elefante nell’udienza al Consiglio di Stato sulla gara del Lotto. “Quella clausola non è un abito su misura fatto per escludere la Stanley. Quando è stata scritta, non si poteva certo tenere a mente tutta la vicenda dei procedimenti a carico di Stanley. L’obiettivo di quella clausola è di salvaguardare l’interesse pubblico, vista la delicatezza del settore”.

Consiglio di Stato, gara Lotto, Romano (avv. Lottomatica): “Il collegio deve dichiarare inammissibile il ricorso perché Stanleybet non è legittimata ad impugnare la gara”

“La Stanley sta cercando di ampliare l’oggetto del giudizio, ma questo viene chiaramente definito dalla sentenza di Primo Grado”, lo ha detto l’avv. Anna Romano, legale di Lottomatica, nel ricorso – che si sta discutendo al Consiglio di Stato – intentato dalla Stanley contro la gara del Lotto. L’avv. Romano ha chiesto quindi al Collegio di dichiarare inammissibile il ricorso, la Stanley non avendo partecipato alla gara non sarebbe infatti legittimata a impugnarla.

Consiglio di Stato, gara Lotto, Gigliola (avv. Lottomatica): “La devoluzione della rete non è una clausola escludente”

“La devoluzione della rete non e’ una clausola escludente. La rete richiede un investimento di 90 milioni, del tutto proporzionato al valore della concessione, che nell’arco dei nove anni e’ di 3,6 miliardi”. Lo ha detto l’avvocato Angelo Gigliola, legale di Lottomatica, contrastando il ricorso Stanley sulla gara del Lotto, che si sta discutendo di fronte al Consiglio di Stato. “Il concessionario aggiudicatario al momento dell’ingresso eredita una rete senza valore e al termine della concessione lascia senza valore” ha spiegato, sostenendo che in sostanza non si subisca alcun danno lasciando la rete gratuitamente all’amministrazione.

Gara Lotto: dal 2012 entrate erariali pari a 8,7 miliardi di euro

Lo scorso anno la spesa nel gioco del Lotto è stata pari a 2,3 miliardi di euro, cifra che tocca i 16,5 miliardi di euro se si considera il periodo dal 2012 al 2018, con il picco registrato nel 2016 quando si superarono 3,1 miliardi. Il gioco dei 90 numeri negli ultimi sette anni ha consentito all’erario di generare entrate superiori agli 8,7 miliardi di euro, una media di oltre 1,2 miliardi di euro l’anno.

Distanziometro Bolzano, CdS liquida compenso per perizia tecnica a 25mila euro. La spesa a carico delle sale che avevano fatto ricorso

Il Consiglio di Stato ha liquidato in 25mila euro il compenso che spetta al perito per aver redatto la consulenza tecnica d’ufficio nei ricorsi contro il distanziometro di Bolzano. Il Consiglio di Stato aveva disposto la perizia per verificare se il distanziometro di fatto impedisse alle sale di trasferirsi in qualunque altra zona della provincia. Il perito aveva depositato la CTU lo scorso luglio stabilendo che non si poteva parlare di un vero e proprio effetto espulsivo, visto che per ogni Comune sono presenti aree disponibili sufficienti a collocare le sale gioco. Tuttavia, il distanziometro potrebbe provocare una contrazione di mercato, visto che non tutte tali aree «saranno disponibili per limiti tecnici ed economici». Per questa CTU, il perito aveva chiesto un compenso di 67mila euro e in via subordinata di 33mila euro. Il giudice – pur ritenendo il compito svolto dal Consulente di “particolare pregio e complessità, in quanto l’elaborazione delle risposte ha richiesto l’analisi di una imponente quantità di materiale, nonché il ricorso a competenze trasversali” – ha ritenuto “congruo non già applicare le percentuali massime”, ma delle percentuali ridotte. Di qui, la cifra di 25mila euro. Le spese della consulenza verranno adesso dalle sale che avevano fatto ricorso.

Scommesse, per Tar Puglia associazioni private non sono luoghi sensibili: “Distanziometro rischia di paralizzare attività economica lecita”

Le associazioni private non possono essere considerate “luoghi sensibili”, diversamente il distanziometro potrebbe portare ad esiti “paralizzanti” di un’attività economica lecita, con conseguenti possibili profili di incostituzionalità. Il Tar Puglia Lecce – Sezione Terza ha accolto un ricorso contro il provvedimento con cui il Questore di Lecce ha rigettato un’istanza relativa alla richiesta di licenza per il trasferimento dell’esercizio di un punto di raccolta scommesse in quanto avrebbe violato la distanza di 500 metri – prevista dalla legge regionale pugliese – da una associazione sportiva privata. I giudici sottolineano come “la norma regionale appare riferirsi – con carattere di tassatività – a luoghi (tendenzialmente) aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi pubblici o, comunque, attività di primario rilievo pubblicistico; non sembra, quindi, che l’articolo 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013 includa nel novero dei cosiddetti ‘luoghi sensibili’ anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile); inoltre, considerato pure che il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare (nei più disparati settori), l’opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti ‘paralizzanti’ dell’attività economica, come quella svolta dalla ricorrente (comunque, lecita), con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima. Nella fattispecie concreta in esame, il ‘Centro di danza’ gestito dall’Associazione Sportiva Dilettantistica controinteressata, essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cosiddetti ‘siti sensibili’ della Legge Regionale n. 43/2013”. Per questo motivo il TAR “ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla parte ricorrente, accoglie la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, la seconda udienza pubblica della Sezione del mese di marzo 2020”.

Ndragheta a Torino: Cassazione nega la continuazione dei reati a Francesco Magnis

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso intentato da Francesco Magnis per far riconoscere il vincolo di continuazione tra una lunga serie di reati che vanno dalla ricettazione al tentato omicidio. Magnis – assieme ai 4 fratelli – è ritenuto una delle figure di vertice di un’associazione di stampo mafioso che opera nel torinese, grazie anche ai legami con la cosca ‘ndranghetista dei Pelle-Gambazza. Tra i racket controllati anche quello del gioco d’azzardo. Nei suoi confronti sono state emesse quattro sentenze di condanna, le pene vanno dai 2 anni e 8 mesi di reclusione (per reati di tentata estorsione e detenzione di valori di bollo falsificati) fino a 15 anni e 4 mesi (detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, tentato omicidio, associazione mafiosa, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, false dichiarazioni o attestati in atti destinati all’autorità giudiziaria). A febbraio 2018, la Corte d’Appello di Torino aveva riconosciuto solo in parte il vincolo di continuazione, di qui il ricorso per Cassazione.

Processo Beta: la Cassazione annulla con rinvio gli arresti dei fratelli Lipari

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato i provvedimenti di custodia cautelare in carcere disposti nei confronti di Salvatore e Antonio Lipari, ordinando però al Tribunale delle Libertà di Messina di riesaminare i profili critici. I fratelli Lipari – tra i principali indagati nelle inchieste Beta 1 e Beta 2 – sono accusati di far parte del clan Santapaola-Ercolano, attivo in diversi settori, tra cui “in particolare dei giochi e delle scommesse clandestine, degli appalti pubblici, della gestione della distribuzione dei farmaci, delle estorsioni e del reinvestimento di capitali illeciti”. La Cassazione sottolinea tuttavia che il Tribunale delle Libertà – nelle ordinanze in questione – non ha fornito “ad ogni deduzione difensiva una puntuale risposta”. In particolare, manca la “esatta individuazione delle note modali della ipotizzata condotta delittuosa e dei correlativi dati sintomatici della intraneità dell’indagato al contestato sodalizio”. Il Tribunale infatti non ha messo in evidenza “condotte le cui specifiche connotazioni appaiano con ogni probabilità indicative della effettività di un contributo causalmente rilevante alle attività ed agli scopi del sodalizio in questione”. Inoltre, la Cassazione sottoliena che è passato “un considerevole lasso di tempo fra l’emissione della misura cautelare (alla fine del 2018) e la realizzazione del reato associativo in via provvisoria contestato all’indagato (sino al settembre del 2015), senza che alcun ulteriore elemento significativo a suo carico sia stato evidenziato lungo il dispiegarsi dell’intero, ed assai rilevante, arco temporale successivo”.