Gioco online: per Corte Giustizia Ue Stato membro può vietare pubblicità di operatore non autorizzato

“L’articolo 56 TFUE non osta alla normativa di uno Stato membro, quale quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieti ad operatori stabiliti in altri Stati membri di proporre giochi d’azzardo tramite un sito Internet, ancorché essa conferisca un’esclusiva per l’esercizio dei giochi stessi a favore di un operatore unico sottoposto a uno stretto controllo delle autorità pubbliche”. Con queste motivazioni la Corte di Giustizia UE ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo in merito alla causa Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa per esercizio e pubblicità di giochi d’azzardo tramite siti Internet. In particolare, “l’articolo 56 TFUE non osta alla normativa di uno Stato membro la quale vieti la pubblicità per i giochi d’azzardo, ad eccezione dei giochi organizzati da un operatore unico al quale è stato conferito il diritto esclusivo di organizzarli. Le questioni prima, quinta, sesta, ottava, nona e decima sollevate dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) sono manifestamente irricevibili”. La Normativa nazionale portoghese vieta la pubblicità per i giochi d’azzardo, ad eccezione di quelli organizzati da un operatore unico sottoposto a uno stretto controllo delle autorità pubbliche, al quale è stato conferito il diritto esclusivo di organizzarli. lp/AGIMEG