Gioco online, Bienkowska (UE): “Non esiste normativa specifica dell’Unione per il settore, su valuta virtuale e minori Stati membri sono liberi di regolamentare”

“A condizione che l’acquisto di valuta virtuale su Internet nei giochi online sia considerato come gioco d’azzardo, non esiste una normativa dell’UE specifica in merito. Gli Stati membri sono liberi di regolamentare le attività di gioco fintantoché sono in linea con le norme sul mercato interno stabilite dal trattato e interpretate dalla Corte di giustizia dell’UE”. Questa la risposta del Commissario europeo per il mercato interno, Elzbieta Bienkowska, all’interrogazione dell’europarlamentare Christel Schaldemose (Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo – S&D) riguardante il gioco online, la valuta virtuale e la protezione dei minori. “Inoltre, la Commissione, nella sua raccomandazione sui principi per la tutela dei consumatori e dei giocatori dei servizi di gioco online e per la prevenzione dei minori dal gioco online, invita gli Stati membri ad adottare determinate misure in materia di protezione dei minori, come i controlli di verifica dell’età, e assicurarsi che la pubblicità del gioco online non danneggi i minori. Le autorità nazionali preposte alla tutela della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori hanno intrapreso un’azione congiunta nel 2014 per garantire una migliore protezione nel campo degli acquisti in-app nei giochi online per bambini. Ai principali attori del settore è stato chiesto di garantire che i giochi non contengano esortazioni dirette ai bambini per acquistare oggetti o persuadere un adulto a comprare oggetti per loro e che i consumatori siano adeguatamente informati sulle modalità di pagamento. La Unfair Commercial Practices Directive vieta pratiche commerciali contrarie ai requisiti di diligenza professionale o che rischia di falsare materialmente il comportamento economico di un consumatore medio. La direttiva stabilisce inoltre che laddove tali pratiche commerciali riguardano determinati gruppi di consumatori vulnerabili identificabili, ad es. a causa della loro età, dovrebbero essere valutati dal punto di vista del membro medio di quel gruppo. Una delle pratiche elencate nell’elenco nero nell’allegato I è la diretta esortazione ai bambini”, ha concluso. cdn/AGIMEG