Giochi, Tar Toscana accoglie ricorso esercente contro Comune di Prato: “Nessun pregiudizio per l’interesse pubblico tutelato”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una sala giochi per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Comune di Prato, con il quale si dispone “il divieto di prosecuzione immediato dell’attività di raccolta scommesse / commercializzazione dei giochi pubblici di cui alla licenza questorile ex art. 88 TULPS. Per i giudici “considerato che con il provvedimento impugnato è stato disposto il divieto di prosecuzione immediato dell’attività di raccolta scommesse/commercializzazione dei giochi pubblici, di cui alla licenza rilasciata dal Questore ex a. 88 T.u.l.p.s.; ritenuto che solo la misura cautelare provvisoria richiesta sia idonea ad impedire gli effetti lesivi derivanti ai ricorrenti dall’immediata esecuzione del provvedimento impugnato; ritenuto altresì che, nel breve lasso di tempo intercorrente sino alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, non sia configurabile con altrettanta immediatezza alcun pregiudizio per l’interesse pubblico tutelato” si accoglie l’istanza e, per l’effetto, si sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. Il Tar Toscana fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 febbraio 2017. lp/AGIMEG