Giochi, Tar respinge sospensiva contro regolamento Napoli: “Le sale devono richiedere sia l’86 che l’88 Tulps”

Il Tar Campania ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da una sala giochi che non rispettava le disposizioni del regolamento su Sale da Gioco e Giochi leciti emanato dal Comune di Napoli. La sala infatti aveva aperto i battenti dopo aver richiesto la licenza di pubblica sicurezza, ma senza aver ottenuto l’86 Tulps. L’Amministrazione Comunale a maggio scorso ha quindi disposto la chiusura temporanea dell’attività per 30 giorni, e avviato il procedimento per la chiusura definitiva dell’attività. Oltre a questi atti, la sala ha poi impugnato il regolamento comunale varato a fine 2015, e in particolare le norme su localizzazioni e requisiti dei locali, quelle sugli adempimenti per l’esercizio delle sale, e le disposizioni transitorie. Il giudice amministrativo ha però respinto la richiesta di sospendere i provvedimenti, spiegando che il regolamento comunale è “entrato in vigore antecedentemente all’adozione del provvedimento impugnato” e pertanto è vincolante per la sala. In particolare, il regolamento stabilisce che l’apertura degli esercizi di sala gioco e raccolta di sommesse “è sempre subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S”. Ma il Collegio ha sottolineato anche a prescindere da quanto dispone il regolamento “l’autorizzazione comunale de qua è comunque imposta in forza dell’autonoma applicazione degli artt. 86 T.U.L.P.S. e 19, D.P.R. n. 616/1977″, e che “la predetta autorizzazione comunale non è assorbita dalla licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. del 21.5.2016 conseguita da parte ricorrente, operando i due titoli su piani e a tutela di interessi pubblici distinti”. rg/AGIMEG