Giochi, Tar Lombardia respinge ricorso di una sala contro “distanziometro” in provincia di Monza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso del titolare di una sala in provincia di Monza, che aveva impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Monza ha disposto nei suoi confronti il diniego di avvio dell’attività di sala giochi con apparecchi per il gioco lecito. Nel cambio di attività la ricorrente ha operato anche se non aveva ancora ottenuto l’autorizzazione del Questore ex art. 88 TULPS, poi conseguita solo in data 22.7.2015, sicché non possedeva i requisiti necessari per l’immediato subentro nell’attività. Nel quadro così delineato l’attività intrapresa dalla ricorrente non può che essere qualificata come una “nuova installazione” di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931; ne consegue che essa, in quanto successiva alla data del 28.1.2014, non può che ricadere nell’ambito di applicazione del cd. “distanziometro” previsto dalla vigente normativa regionale. lp/AGIMEG