Giochi, Tar Lombardia distanziometro non applicabile per gli apparecchi istallati prima della legge regionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati in risposta a un ricorso presentato da alcune società che operavano attraverso sale dedicate alla raccolta del gioco pubblico e che hanno impugnato il provvedimento inibitorio della questura di Varese, basato sulla legge regionale che impone distanze minime di 500 metri da luoghi sensibili. I giudici hanno stabilito che tale provvedimento non può essere applicato solo per gli apparecchi di  “nuova collocazione”, intendendo “la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l’installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente”. L’intervento impugnato appare quindi “illegittimo nella misura in cui estende il divieto stabilito dalla norma regionale anche ai nuovi esercizi ove si raccolgono soltanto scommesse, trattandosi di potestà legislativa riservata alla competenza concorrente di Stato e Regione, che non può essere esercitata dal comune in uno strumento di natura urbanistica”. cz/AGIMEG