Giochi, Tar Lombardia accoglie ricorso contro rivendita generi di monopolio: “Grave pregiudizio per ricorrente, provvedimento non ha dato corretta applicazione alla normativa di settore”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha accolto un ricorso per l’annullamento del provvedimento con il quale l’ufficio regionale AAMS della Lombardia ha determinato l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio. Per il Tar infatti “l’apertura della nuova rivendita speciale costituisce un grave pregiudizio per gli interessi della ricorrente, essendo ubicata ad una distanza molto ravvicinata rispetto alla rivendita gestita dalla ricorrente, essendo posta, in linea d’aria, a circa 45 mt, sostanzialmente di fronte all’esercizio della ricorrente. Nonostante il parere negativo espresso dalla Federazione Italiana Tabaccai, che ha rilevato la ridotta distanza della nuova rivendita rispetto a quella della ricorrente, l’assenza del parere da parte della Guardia di Finanza e le argomentazioni svolte dalla ricorrente, benchè non formalmente coinvolta nell’ambito del procedimento, l’amministrazione si determinava ugualmente provvedendo all’istituzione della nuova rivendita speciale n. 200. Nel merito – ribadisce il Tar – il ricorso è fondato, in quanto il provvedimento assunto dall’amministrazione non ha dato corretta applicazione alla normativa di settore, non avendo adeguatamente ponderato la situazione concreta, così da valutare la possibilità di collocare all’interno della stazione di servizio un punto vendita gestito da titolare di patentino, anziché una rivendita di tipo speciale. Al riguardo va osservato che l’introduzione della disciplina che ha liberalizzato l’attività di distribuzione di carburanti non può essere intesa come norma che ha liberalizzato anche l’istituzione all’interno delle stazioni di servizio delle rivendite speciali di tabacchi e generi di monopolio”. Ne consegue che “è possibile concludere in senso favorevole all’accoglimento del gravame, proprio in considerazione del fatto che l’amministrazione nell’assumere la determinazione di istituire una nuova rivendita di tabacchi ha ritenuto di istituire una rivendita speciale senza aver valutato, in alternativa, considerata la situazione di fatto, anche la possibilità di affidare la vendita dei tabacchi a soggetto munito di patentino (ex art. 23), così come prescritto dalla normativa sin qui esaminata. Per detti motivi e quindi con specifico riguardo al denunciato difetto di motivazione e di istruttoria, in accoglimento del presente ricorso, il provvedimento è meritevole di annullamento”. lp/AGIMEG