Giochi, Tar Campania accoglie ricorso contro stop a raccolta in centro commerciale: “Mancata indicazione dal Comune dell’attività di scommesse non può significare esclusione”

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato da House Bet S.r.l. contro il Comune di Cava de’ Tirreni per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, assentita con la licenza ex art.88 tulps del 28.1.2014, relativa alla gestione dell’attività di raccolta di giochi pubblici nei locali siti presso il centro commerciale cavese. La società ricorrente ha segnalato la nuova apertura di una sala da giochi per complessivi 338 mq all’interno del citato centro commerciale. Con il provvedimento del 19.03.2014 il Comune di Cava de’ Tirreni ha disposto il divieto di prosecuzione della predetta attività, perché l’attività di raccolta di giochi e scommesse non è compatibile con le attività commerciali che possono essere svolte all’interno del citato centro commerciale. La società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento. Per il Tar Campania “il ricorso è fondato. Secondo il Comune non è possibile iniziare attività economiche tramite Scia fino a quando non interverrà un provvedimento generale con cui si stabiliscano e siano prefissate la tipologia e le caratteristiche degli esercizi da insediare nel centro commerciale. Tale rilievo, in astratto condivisibile per evidenti ragioni organizzative del centro commerciale, non tiene però conto che tale provvedimento generale manca da diverso tempo, con il risultato di paralizzare attività commerciali per un’inerzia certamente non riconducibile alla società ricorrente. Inoltre non convince la parte del provvedimento che esclude la possibilità che attività di giochi e scommesse possano essere insediate all’interno di un centro commerciale, perché tali attività non rappresenterebbero un’attività di commercio al dettaglio. Dalle norme richiamate non vi è alcuna espressa preclusione per l’attività in argomento e, inoltre, la mancata indicazione nello specifico dell’attività di gioco e scommessa non può significare una chiara esclusione della stessa che, in omaggio agli stessi principi di libera concorrenza andava espressamente prevista”. lp/AGIMEG