Giochi, Tar Calabria rigetta il ricorso di un esercente. Il comune può imporre limiti orari per tutelare la dignità e la salute della persona umana

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha rigettato il ricorso presentato da un esercente che aveva impugnato il provvedimento 12 settembre della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, con la quale si ordinava che “l’orario di apertura delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell’art.86 del T.U.L.P.S. è fissato su tutto il territorio comunale dalle ore 9.00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, festivi compresi; gli apparecchi e congegni automatici e da gioco di cui all’art.110, comma 6, del TULPS, presenti all’interno delle stesse, dovranno osservare l’orario di funzionamento dalle ore 10,00 alle ore 22,00, di tutti i giorni, festivi compresi; l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi commerciali , pubblici esercizi o altri punti di vendita del gioco autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS, è fissato dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, festivi compresi”.
Nelle motivazioni si legge che “la liberalizzazione delle attività commerciali e, più in generale, la libertà d’impresa, invocate in ricorso, non sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali preminenti, quali la dignità e la salute della persona umana, l’ambiente, il paesaggio”. cz/AGIMEG