Giochi, risposta a interrogazione del senatore Vacciano: “Riduzione delle slot una chiara e motivata scelta politica. Per le Vlt c’era il rischio di richiesta risarcimento danni”

E’ stata una risposta senza diritto di replica quella fornita dal Ministero delle Finanze al senatore Giuseppe Vacciano, firmatario di una interrogazione sugli interventi in materia di apparecchi da gioco Vlt. Il Ministero si è limitato a presentare in Commissione Finanze una risposta scritta senza dare la possibilità al senatore di formulare osservazioni. Circa la possibilità di ridurre il numero degli apparecchi Vlt, così come previsto per le slot dalla norma contenuta nella ‘manovrina’ di questa estate, il Mef ha fatto sapere che “ancorare permanentemente il numero di VLT a quello delle AWP sarebbe stato di applicazione impossibile. Inoltre, occorre considerare che l’acquisizione di un diritto VLT aveva e ha un costo di euro 15.000. Eliminare il diritto prima della scadenza della concessione comporterebbe l’onere di restituire il rateo per il tempo in cui la VLT non è stata utilizzata, esponendo inoltre alle richieste di risarcimento danni da parte di coloro che avessero investito nelle sale VLT. La legge di stabilità 2016 ha previsto la riduzione delle sole AWP secondo una chiara e motivata scelta “politica”. In relazione a tale scelta, la Relazione Tecnica che corredata il progetto di legge non ha previsto riduzioni di gettito collegate alla riduzione delle AWP, “alla luce del fatto che il numero dei nuovi apparecchi (70% del totale) potrebbe assorbire l’attuale domanda di gioco, soddisfatta, tra l’altro, anche dalle VLT, per le quali non è prevista alcuna riduzione di numero”. La riduzione delle sole AWP (e non anche delle VLT) ha rappresentato, quindi, una chiara,scelta del legislatore, restando fermo, nei termini indicati, il numero delle VLT, non è prevedibile alcuna riduzione del gettito erariale; di talché non sussistono specifici presupposti per il proposto aumento di tassazione sulle VLT”. Per quanto riguarda l’utilizzo delle valute cartacee da 500 e 200 euro per le quali Vacciano aveva chiesto se il Governo fosse intenzionato a vietarne l’utilizzo per le videolotteries, il Mef fa sapere che “l’Intesa recentemente sancita in data 7 settembre u.s. tra Governo e Enti Locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, prevede espressamente, nell’ambito dell’obiettivo di “accentuare l’azione preventiva e di contrasto al gioco d’azzardo patologico”, l’impegno a “eliminare per le VLT la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 (cento) euro”. “Tale impegno troverà concreta attuazione nel Decreto a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui, “sentite le Commissioni parlamentari competenti” i termini dell’Intesa saranno recepiti. Si fa quindi riferimento al decreto che , secondo le intenzioni dl Governo, doveva essere pubblico entro oggi, 31 ottobre. “Per quanto attiene, invece, all’obbligo di indicare sul ticket rilasciato dalle VLT il “nominativo del giocatore insieme al quantitativo di denaro inserito nel videoterminale”, il decreto 90/2017 ha operato in materia scelte specifiche. Avuto riguardo al fatto che tali apparecchi sono solo terminali di un sistema di gioco complesso e tutte le modifiche comporterebbero la revisione dell’intero sistema di gioco, la scelta è stata quella di sviluppare strumenti che consentano sia di tracciare la sessione di gioco (dall’inserimento di denaro fino all’emissione di un ticket), sia di evidenziare sui ticket una serie di informazioni riguardanti la presenza o meno di vincite e l’importo complessivamente introdotto e quello giocato. Nelle more dell’emanazione del decreto 90/2017, le citate soluzioni sono state adottate con il nuovo decreto di regole tecniche, emanato a cura dell’Agenzia dogane e monopoli in data 4 aprile 2017, con l’effetto che i sistemi di gioco VLT non adeguati all’aprile 2019 non potranno più essere tenuti in esercizio. Tale provvedimento amministrativo, che ha anticipato il Decreto legislativo “antiriciclaggio”, definisce con precisione la sessione di gioco – oggi deducibile solo presuntivamente attraverso un’analisi “a ritroso” sui ticket – e prescrive le informazioni da riportare ticket, sì da rendere evidenti ai gestori i casi di necessaria identificazione del giocatore ai sensi della normativa antiriciclaggio. Per quanto riguarda l’inibizione delle valute di taglio più elevato (già prevista dall’Intesa Stato – Enti Locali), va segnalato che sarà comunque possibile la tracciatura di tutte le valute, al di là del taglio di banconote utilizzato. In merito alla certificazione, l’articolo 1, comma 942, della legge di stabilità per il 2016, prevede che l’Agenzia delle dogane stipuli con enti di certificazione convenzioni per l’effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco, restando comunque affidata al partner tecnologico (Sogei) la verifica successiva delle certificazioni. Le convenzioni previste dalla norma sono state stipulate e, a partire dal’1 settembre questa attività viene svolta dai predetti enti. L’Agenzia curerà la comunicazione istituzionale delle certificazioni rilasciate. Con riguardo, infine, al supposto conflitto di interessi “in virtù del quale i software di gestione delle videolottery sono in mano agli stessi concessionari”, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ritiene opportuno rilevare che il sistema italiano del gioco si basa sul rapporto concessorio, in base al quale lo Stato trasferisce poteri pubblicistici a soggetti scelti in base a selezione aperta e non discriminatoria, in possesso di stringenti requisiti tecnici, morali e professionali. Poiché il gioco mediante VLT è esercitato dai concessionari di Stato, i relativi software di gioco sono realizzati dai concessionari stessi e da questi gestiti durante il periodo di concessione”. cdn/AGIMEG