Giochi online: poker room senza licenza non paga vincita da 50 mila euro. La Commissione europea “non dispone di poteri di intervento”

La supervisione dei servizi di gioco d’azzardo, così come la loro regolamentazione, resta in gran parte di competenza degli Stati membri che sono anche responsabili di far rispettare la normativa. Gli Stati membri possono, nei limiti stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, fissare gli obiettivi della loro politica sul gioco d’azzardo e definire il livello di protezione perseguito. Tali obiettivi possono includere la protezione dei consumatori e la prevenzione delle frodi. E’ quanto precisa la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo rispondendo alla petizione-denuncia di un giocatore. La vicenda fa riferimento ad un operatore di un poker online che avrebbe negato una vincita da 50.000 euro salvo poi accreditare ( dopo una serie di solleciti) la somma di 40 000 euro sul conto di gioco senza però trasferire mai la cifra in un conto reale. L’operatore di fatto risulta aver chiuso ma il giocatore ha preferito formalizzare la denuncia al Parlamento Europeo esprimendo forte preoccupazione per presunta inazione da parte dell’autorità di regolamentazione sul gioco e le lotterie anche dopo essere stata informata del mancato pagamento delle vincite nel corso di un periodo di due anni. La licenza della società incriminata è stata poi ritirata, ma troppo tardi per evitare danni ai giocatori. Il firmatario sostiene che l’inerzia delle autorità ha danneggiato la reputazione di Malta.
La Commissione ha sottolineato in merito alla vicenda che “il Trattato UE si applica ai servizi di gioco d’azzardo ed esiste un notevole corpus di giurisprudenza della Corte di giustizia su questo settore. La fornitura di servizi di gioco d’azzardo non è soggetta alla legislazione UE specifica.
La direttiva 2005/29 / CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (direttiva PCS) si applica alle pratiche commerciali relative al gioco d’azzardo. La direttiva PCS vieta ai commercianti di adottare pratiche fuorvianti e impone loro di operare in conformità e con diligenza professionale. L’allegato I della direttiva PCS contiene un elenco delle pratiche commerciali che sono considerate sleali e quindi vietate.
Nella denuncia del giocatore si fa preciso riferimento ad una pratica che la direttiva PCS vieta, ovvero le pratiche commerciali con cui gli operatori organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole.
Nel campo della protezione dei consumatori, la Commissione europea non dispone di poteri di intervento nella gestione dei casi contro singoli operatori. Di conseguenza, se un operatore è conforme alla direttiva PCS deve essere valutato caso per caso da parte delle autorità e dei giudici nazionali competenti.
A chi incappa in casi come questi il Parlamento suggerisce di portare il caso all’attenzione dell’autorità maltese competente nella protezione del consumatore.
La commissione precisa che, secondo le autorità maltesi, la licenza all’operatore è stata revocata. D’altro canto il giocatore ha già portato le preoccupazioni di mancato pagamento da parte della società per l’attenzione delle autorità maltesi. La Commissione consiglia al firmatario di rivolgersi alle autorità nazionali responsabili, in particolare l’autorità di tutela dei consumatori Maltese, se questo non è stato ancora fatto, dal momento che le autorità nazionali hanno la competenza su questo tipo di tematiche. lp/AGIMEG