Giochi, limiti alle sale. Per il Tar Veneto il “principio della concorrenza deve essere coordinato con i motivi di pubblico interesse”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il ricorso di un esercente che richiedeva l’anticipazione dell’orario di apertura dell’attività della propria sala giochi a Verona. I giudici hanno preso atto del potere del Sindaco “di disciplinare la materia de qua, con finalità di controllo sull’utilizzo delle apparecchiature presenti all’interno delle sale giochi, nella prospettiva di garantire la sicurezza pubblica ed il pubblico interesse” e che il regolamento introdotto con la richiamata ordinanza ha specificatamente individuato “il limite massimo di ore di apertura degli esercizi (13 ore giornaliere), consentendo, oltre il limite di chiusura fissato alle ore 24, la sola protrazione sino alle ore 2 (così come ottenuto dalla ricorrente)”.
Respinta la richiesta perché “il principio della concorrenza nel settore del commercio non è sottratto a qualsiasi limitazione, ma deve essere coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali: sotto tale profilo la (sola) liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali non può costituire di per sé un vulnus agli altri beni e valori costituzionali diversi dalla concorrenza”.cz/AGIMEG