Giochi, IV Direttiva Antiriciclaggio: direttive operative GDF in materia di attività di gioco contro rischio riciclaggio

La Guardia di Finanza ha fornito le direttive operative per l’attività delle Unità operative del Corpo conseguenti all’attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 su prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio. La Circolare provvede in particolare a delineare un inquadramento del quadro normativo di riferimento in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, evidenziando, in particolare, i principali elementi di novità in materia di: approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette; soggetti sottoposti alla vigilanza ispettiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria; regime applicabile ai cosiddetti money transfer, nonché agli operatori del settore del gioco. In tema di regolamentazione del settore del gioco, la circolare operativa chiarisce che “allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d’azzardo, la direttiva impone obblighi di adeguata verifica per i prestatori di tali servizi in considerazione dell’elevato rischio di riciclaggio riferito a talune tipologie di operazioni di gioco”. Si evidenzia quindi che “simmetriche a quelle previste in materia di servizi di rimesse di denaro sono le responsabilità disegnate per il Corpo dal legislatore delegato per il controllo degli operatori del gioco. In particolare, l’art. 52 del decreto in esame prevede l’onere per i concessionari di gioco di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti gli operatori che compongono la rete distributiva di cui i concessionari stessi si avvalgono per l’offerta dei servizi. In questa prospettiva si prevede anche che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria, emani linee guida ad ausilio dei concessionari. Proprio al fine di evitare che il settore in esame possa essere utilizzato quale canale per il riciclaggio di risorse di provenienza illecita, si introducono disposizioni specifiche per gli operatori del gioco, che vanno ad integrare gli obblighi di adeguata verifica e conservazione previsti in linea generale per tutti i soggetti obbligati. L’art. 64, comma 2, della Direttiva, in tema di normativa sanzionatoria attribuisce alla Guardia di Finanza il controllo sull’osservanza delle disposizioni dettate per i citati esercenti e distributori con il compito conseguente di accertare e contestare le relative violazioni. Nel dettaglio l’identificazione del cliente deve essere effettuata dagli esercenti e distributori attraverso i quali viene offerto il servizio di gioco su rete fisica, a diretto contatto con il pubblico, ovvero attraverso apparecchi videoterminali, che devono altresì acquisire e conservare per un periodo di due anni anche le informazioni relative alla data di effettuazione delle operazioni di gioco, al valore delle stesse ed ai mezzi di pagamento utilizzati; il suddetto obbligo di identificazione sussiste ogni volta che il cliente, presso il medesimo operatore, richiede o effettua operazioni di gioco per un importo pari o superiore a 2.000 euro ovvero, a prescindere dall’importo, quando sussiste sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; con riguardo ai giochi offerti tramite apparecchi videoterminali, gli adempimenti devono essere effettuati nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore a 500 euro. In merito, è anche previsto che i concessionari devono assicurare che gli apparecchi VLT siano dotati di specifiche funzionalità per verificare i ticket di importo nominale pari o superiore a 500 euro, nonché i tagliandi di qualunque importo che indichino assenze di vincite o una bassa percentuale rispetto al valore dello stesso ticket. Tali adeguamenti tecnologici, ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.Lgs 90/2017, dovranno essere adottati entro 12 mesi; i dati acquisiti relativi al cliente ed all’operazione devono essere inviati dagli esercenti e distributori al concessionario di riferimento entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione stessa.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica l’osservanza delle disposizioni di mitigazione del rischio di cui al richiamato art. 52, mentre la Guardia di Finanza, come detto, è chiamata a controllare il rispetto dei presidi antiriciclaggio, di carattere generale, nonché delle prescrizioni specificamente dirette agli esercenti e distributori.
In questa prospettiva, viene previsto dall’art. 54 che le due Istituzioni adottino protocolli d’intesa, al fine di assicurare lo scambio informativo necessario a garantire il coordinamento e l’efficacia delle attività di rispettiva competenza.
Nelle more della stipula del suddetto memorandum, sussiste comunque la necessità che i Reparti del Corpo procedano fin da subito, nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale, all’avvio di mirate attività di controllo nei confronti degli esercenti e distributori, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti dettati dal richiamato art. 53.
Le norme sanzionatorie prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro applicabile ai distributori ed esercenti che non ottemperano alle disposizioni di cui al menzionato art. 53; la notifica, a cura della Guardia di Finanza, del verbale di contestazione delle violazioni, anche al concessionario per conto del quale il distributore o l’esercente opera; la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi, nel caso in cui il Reparto operante accerti, a carico del distributore o dell’esercente, una violazione grave delle disposizioni previste e riscontri, a carico del medesimo soggetto, due provvedimenti sanzionatori emessi nel corso dell’ultimo triennio. Il provvedimento di sospensione, emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze, deve essere notificato al concessionario di riferimento, per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale estinzione del rapporto contrattuale, nonché comunicato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro in caso di inosservanza del provvedimento sub g., la cui esecuzione e controllo sono affidati sempre al Corpo. Considerato che, ai sensi del comma 4 dell’art. 64, la sanzione amministrativa sub e. viene raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime si richiama l’attenzione sulla necessità che i Reparti, in sede di verbalizzazione dell’infrazione di cui si tratta, procedano a ricostruire dettagliatamente il comportamento illecito sul quale si fonda la violazione contestata, avendo cura di precisare accuratamente gli elementi di cui all’art. 67, di fondamentale importanza per una corretta valutazione da parte dell’autorità competente in ordine alla graduazione dell’ammontare della pena pecuniaria da irrogare. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione è il Ministero dell’Economia e delle Finanze. pc/AGIMEG