Giochi: in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo riguardante il Codice del Terzo settore. Vietata attività di somministrazione di alimenti e bevande per reati legati al gioco

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo riguardante il Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Tale provvedimento entrerà in vigore a partire da oggi, 03 agosto 2017. Nel testo il riferimento a giochi e scommesse. In particolare tra le note dell’art. 70 riguardante strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche viene sottolineato che coloro che sono stati condannati per reati relativi al gioco o alle scommesse clandestine non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, si legge nel testo: “Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonchè per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. Il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata”. Si parla di scommesse anche tra le note dell’Art. 86 riguardante il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato: “Non sono soggette all’obbligo di certificazione le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate”. Infine tra le note all’Art. 89 riguardante il coordinamento normativo: “Sono esenti dall’imposta: le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonchè quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonchè quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”. cdn/AGIMEG