Giochi, Emilia-Romagna: assegnato al presidente Bonaccini il “Premio Nenni” per la promozione delle politiche per la legalità

Un premio per l’impegno dimostrato dalla Regione Emilia-Romagna nella promozione delle politiche per la legalità, che esalta anche l’attenzione alle questioni sociali, ai temi della convivenza civile e della promozione della memoria storica del nostro Paese. Con queste motivazioni la Fondazione Pietro Nenni ha attribuito il “Premio Nenni” al presidente della Regione, Stefano Bonaccini. “Poco più di un anno fa – afferma Bonaccini – la Regione Emilia-Romagna è stata la prima in Italia a varare il ‘Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabile’, approvato in Assemblea legislativa senza alcun voto contrario. Questo riconoscimento va quindi condiviso con l’assessore alla Legalità, Massimo Mezzetti, i Gruppi consiliari e, lo voglio sottolineare, con le parti sociali che all’interno del Patto per il Lavoro, sottoscritto con imprese, sindacati, territori, università e Terzo settore per creare crescita e occupazione, hanno voluto e condiviso con la Regione un’azione parallela sulla lotta all’illegalità e contro tutte le mafie”. Oltre alla semplificazione normativa, il Testo unico regionale ha introdotto novità come la lotta all’usura e il sostegno alle vittime; azioni di prevenzione e contrasto alla corruzione; lo stesso per ludopatie e gioco d’azzardo patologico; un forte controllo sugli appalti; l’Osservatorio sulla criminalità e la tutela dell’occupazione per le aziende sottoposto a interventi giudiziari. In particolare, per quanto concerne gioco patologico e ludopatia, all’Articolo 18 (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico) del Testo unico regionale: “Al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco e delle loro famiglie, la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), promuove: a) la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco e delle loro famiglie; b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco, nonché la collaborazione permanente di tali servizi con le associazioni e i centri anti-usura per prevenire fenomeni di ricorso all’usura o sostenere chi ne è vittima; c) l’assunzione da parte dei Comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e d’individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco e alle scommesse. 2. Le attività sono realizzate nell’ambito del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2013”. E poi ancora all’Articolo 48 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013): “In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati. 2. Per le medesime finalità del comma 1 la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di protocolli d’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco”. 3. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2013, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis”. 4. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 sono inseriti i seguenti: “2 bis. Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”. cdn/AGIMEG