Giochi, Emilia Romagna: approvate dalla Giunta modalità applicative del Testo unico per promozione della legalità. Vietata apertura nuove sale gioco e scommesse a meno di 500 metri da luoghi sensibili

Stretta sul gioco in Emilia Romagna. Diventa operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi da gioco entro una distanza di 500 metri dai luoghi ritenuti sensibili, come scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha, infatti, approvato, con una specifica delibera, le modalità applicative previste dalla legge regionale sul gioco d’azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalità che ha visto la luce alla fine del 2016. Nel testo della delibera vengono definite le sale gioco e le sale scommesse come i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile, mentre gli apparecchi da gioco lecito sono quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la cui installazione è necessario il possesso di una specifica licenza. Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura che alle sale giochi e sale scommesse già in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi da gioco presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni. I luoghi sensibili sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori. Libertà viene lasciata ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni, ma viene indicato come criterio l’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il Comune deve provvedere ad individuare i luoghi sensibili sul proprio territorio entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e deve individuare le sale giochi e le sale scommesse e tutti gli esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito situati a meno di 500 metri. Sulla base di questa analisi, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza. Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell’esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi. Per consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività spostandola in zona non soggetta a divieto è concessa una proroga al massimo di sei mesi rispetto al termine. Per beneficiare di questa proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura domanda al Comune competente. Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera della Giunta, l’iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l’installazione dell’apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza del divieto sono esercitate dal Comune attraverso la Polizia locale. Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere l’applicazione di sanzioni pecuniarie, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell’attività. L’accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo, in violazione della distanza dai luoghi sensibili, comporta la chiusura dell’apparecchio con i sigilli, oltre che l’applicazione di sanzione amministrative pecuniarie. I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale, devono trasmettere all’Osservatorio regionale sul Gioco d’azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sigillati. cdn/AGIMEG