Giochi, Corte Ue: “Quando normativa Stato membro intende derogare a una libertà fondamentale, l’organo giurisdizionale competente è tenuto a indagare sugli illeciti ex officio”

Quando la normativa di uno Stato membro intende derogare a una libertà fondamentale dell’Unione europea, compresa la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, né l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali né l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ostano a una norma nazionale secondo la quale, in caso di procedimento amministrativo di natura penale, l’organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sulla validità di tale deroga alla luce del diritto dell’Unione è tenuto a indagare sugli illeciti ex officio. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea in merito al caso di una società che opera nel settore del gioco d’azzardo online alla quale nel 2012 la direzione della polizia regionale dell’Alta Austria ha sequestrato degli apparecchi da gioco non autorizzati. La Online Games ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al predecessore del giudice del rinvio (Tribunale amministrativo indipendente del Land dell’Alta Austria). Con decisione del 21 maggio 2012, tale giudice ha respinto il ricorso. La Online Games ha quindi interposto appello avverso tale decisione dinanzi all’Alta Corte amministrativa la quale ha annullato tale decisione con sentenza del 1°ottobre 2015. La causa è ora nuovamente instaurata dinanzi al giudice del rinvio. In tale procedimento la Online Games contesta la compatibilità della legge sul gioco d’azzardo con il diritto dell’Unione, in particolare con le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi enunciate, rispettivamente, agli articoli 49 e 56 TFUE. Nel decidere le questioni ad esso sottoposte, il giudice del rinvio tiene conto della giurisprudenza della Corte Eu relativa alla legge sul gioco d’azzardo come emerge dalla sentenza Pflegere e, in particolare, dell’affermazione, contenuta nel punto 50 di tale sentenza, riguardante i doveri imposti a uno Stato membro intenzionato a far valere un obiettivo idoneo a legittimare un ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi . Il giudice del rinvio considera tale affermazione ugualmente applicabile alle restrizioni alla libertà di stabilimento, dato che la legge sul gioco d’azzardo deve essere ugualmente interpretata nel senso che deroga a tale libertà . In tale contesto, il giudice teme che il ruolo attivo che i tribunali amministrativi austriaci sono tenuti a svolgere nell’ottenere le prove in cause di cui essi sono investiti e il ruolo corrispondente, relativamente passivo, svolto in tali procedimenti dalle autorità responsabili dell’azione penale possa essere contrario alla giurisprudenza di questa Corte. In tale contesto, il Tribunale amministrativo del Land dell’Alta Austria chiede alla Corte Europea di interpretare i principi in materia di diritti fondamentali sanciti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , come interpretato alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il particolare punto in discussione è il diritto dell’imputato a che la causa sia esaminata equamente, come tutelato dall’articolo 47 della Carta, in circostanze in cui il giudice investito della causa sia tenuto non solo ad adottare una decisione definitiva nel merito ma anche a raccogliere elementi di prova nella causa ex officio. «Se, alla luce dell’articolo 6 della [CEDU] in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], l’articolo 56 TFUE o gli articoli 49 e segg. TFUE debbano essere interpretati nel senso che, tenuto conto dell’obiettività e indipendenza di giudizio richiesta al giudice in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (in particolare nella sua sentenza [Ozerov/Russia],§ 54), ostano a una disciplina nazionale in base alla quale le prove necessarie nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura penale al fine di giustificare una disciplina di quasi monopolio del mercato nazionale del gioco d’azzardo, che gode di tutela penale, devono anzitutto, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in particolare della sua sentenza [Pfleger e a.»]), essere individuate e circoscritte in modo del tutto indipendente, nonché successivamente essere assunte e valutate nell’ambito di indagini autonome, non dall’autorità penale (o da un’altra autorità statale preposta all’esercizio dell’azione penale) nella sua funzione di rappresentante dell’accusa, ma, d’ufficio e a prescindere dal comportamento delle parti, dal giudice (in una stessa persona/funzione) chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle misure penali impugnate». Per la Corte Ue gli “articoli 49 e 56 del TFUE, come ha interpretato in particolare la sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e altri (C-390/12, UE: C: 2014: 281), letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme procedurali nazionali in base alle quali, nel contesto di un procedimento amministrativo ai sensi del diritto penale, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla conformità al diritto comunitario della normativa nel limitare l’esercizio di una libertà fondamentale dell’Unione europea, quali la libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione europea, esamina d’ufficio i fatti della causa di cui è in relazione con l’esame della sussistenza di illeciti amministrativi, a condizione che tale sistema non significhi che quel giudice ha ritenuto di sostituire le autorità competenti dello Stato membro interessato, cui compete fornire le prove necessarie per consentire a tale giudice di verificare se tale restrizione sia giustificata”. cdn/AGIMEG