Giochi, per Corte Costituzionale inammissibile la questione di legittimità su interventi di contrasto a giochi e scommesse clandestine

La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge sugli Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (dell’art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401). Come si legge in Gazzetta Ufficiale, con ordinanza del 17 novembre 2014 il Tribunale ordinario di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’esercizio abusivo di attivita’ di gioco o di scommessa (di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge n. 401 del 1989) di un titolare di un centro scommesse per avere svolto un’attivita’ organizzata finalizzata alla raccolta in via telematica di scommesse su eventi sportivi per conto di una societa’ di diritto maltese, senza essere munito dei prescritti titoli abilitativi. Il fatto era stato accertato a seguito di un controllo della Guardia di finanza nei locali utilizzati dall’imputato, in esito al quale si era proceduto al sequestro di nove videoterminali. Il rimettente rileva che la legge italiana subordina l’esercizio dell’attivita’ organizzata di raccolta e gestione delle scommesse a due distinti provvedimenti amministrativi: una concessione, rilasciata dall’AAMS all’esito di una gara pubblica che prevede l’attribuzione di un circoscritto numero di titoli abilitativi, e una autorizzazione di polizia, disciplinata dall’art. 88 del TULPS, il cui rilascio presuppone l’ottenimento della concessione. Il rimettente aveva denunciato il contrasto delle norme censurate con gli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione e con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – gia’ artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunita’ europea, sottolineando che l’imputato nel giudizio aveva chiesto l’autorizzazione di cui all’art. 88 del TULPS, ma la stessa gli era stata rifiutata in quanto la societa’ maltese cui era affiliato – regolarmente abilitata alla raccolta di scommesse dalle autorita’ dello Stato di origine – non era munita della concessione dell’AAMS; che – secondo il rimettente – detta societa’ non aveva potuto, peraltro, partecipare alla nuova gara per l’affidamento delle concessioni indetta il 26 luglio 2012 (la prima tenutasi dal momento in cui la societa’ ha iniziato ad operare), in ragione del carattere discriminatorio della relativa disciplina, ma i giudici supremi hanno dichiarato “la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)”. lp/AGIMEG