Giochi: Consiglio di Stato respinge ricorso contro fasce orarie del Consiglio comunale di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso proposto dalla società Giochi di Luce S.r.l. per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Piemonte-Torino concernente l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione adottata dal Consiglio comunale del Comune di Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, avente ad oggetto “Disciplina dell’orario delle sale da gioco e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro. Modifiche ed integrazioni al regolamento di polizia urbana integrato con norme di polizia annonaria, disciplina giochi leciti ed attività dello spettacolo viaggiante”. “Ritenuto che prima facie gli argomenti dell’appellante non paiono sufficienti per contrastare quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata circa il conflitto di interessi ivi dedotto, tenuto altresì conto dell’ampio margine di discrezionalità spettante all’Amministrazione nella valutazione degli stessi”, si legge nella sentenza. Così, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare contenuta nel ricorso proposto dalla società Giochi di Luce S.r.l. e condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite dell’attuale fase cautelare, che liquida 2.000,00 euro a favore del Comune di Castelletto Sopra Ticino. cdn/AGIMEG