Giochi, Commissione Tributaria Regionale: Tassa sulla fortuna non è nuova imposta, ma un diritto dello Stato a trattenere il 6% sulle vincite oltre 500 euro

Va sempre applicata la trattenuta del 6% sulle vincite erogate in occasione della partecipazione a concorsi a premio per vincite superiori ai 500 euro. E’ quanto ha sentenziato la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, affermando che la “tassa sulla fortuna” viene versata preventivamente all’Erario e non può essere assimilata a una ritenuta d’imposta. La vicenda – si legge sul Sole24Ore – nasce dalla vincita di un giocatore che nel 2011 si è aggiudicato 733 mila euro a un concorso a premi, ma se ne è visti accreditare 690 mila. Il contribuente si rivolge allora alla Commissione Tributaria Provinciale, affermando che il tributo trattenuto lede il principio di capacità contributiva, perché è un introito aggiuntivo rispetto alla ritenuta sui premi e sulle vincite, non potendo esserci alcuna duplicazione rispetto alla ritenuta giù operata a tale titolo. I Monopoli resistono sostenendo che non si tratta di una nuova imposta, ma di un diritto dello Stato a trattenere il 6% sulle vincite superiori ai 500 euro, e quindi non c’è alcuna duplicazione. I giudici di merito di entrambi i gradi rigettano i ricorsi del contribuente: in particolare, il diniego della Ctr è legittimo perché i Monopoli hanno la facoltà, tra le altre cose, di introdurre nuovi giochi e variare la percentuale di assegnazione delle vincite per aumentare il gettito. Inoltre la pretesa non lede il principio di capacità contributiva, in quanto la riserva di legge sancita dalla Costituzione fa salva la discrezionalità amministrativa. Infine il Concessionario ha l’obbligo di versare preventivamente il diritto del 6% in oggetto, che non entra così a far parte del patrimonio del vincitore: pertanto non esiste alcuna integrazione della ritenuta in quanto tali somme vengono trattenute a monte dall’Erario. lp/AGIMEG