Giochi, Cassazione conferma sentenza Tribunale Ferrara su sequestro apparecchio non autorizzato

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una esercente contro il sequestro disposto dal Tribunale di Ferrara di un apparecchio da intrattenimento elettronico, tipo Totem, non autorizzato, all’interno della sua attività. “Dal compendio indiziario (costituito dagli esiti del sopralluogo eseguito dalla Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni di un giocatore) è emerso che all’interno del locale era presente un apparecchio elettronico dotato di monitor con tecnologia touchscreen, denominato Shoponline, dotato di dispositivo per l’introduzione di banconote il quale consentiva di accedere, tramite il motore di ricerca Google, a un sito intemet per mezzo del quale era possibile effettuare delle giocate che consentivano delle vincite, benché non in denaro quanto piuttosto di beni presenti nel negozio online”, si legge nella sentenza. “Parimenti, l’ordinanza ha puntualmente motivato in relazione alla ritenuta adeguatezza della motivazione fornita dal Pubblico ministero nel provvedimento di convalida del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria, fondata sulla relazione pertinenziale dei beni con il reato e sulla necessità del vincolo in vista della realizzazione di taluni approfondimenti di tipo tecnico, peraltro comunque indicati facendo dunque riferimento alle esigenze probatorie che costituiscono il fondamento della particolare tipologia di vincolo in questione, la quale, dunque, è stata correttamente applicata”. La Cassazione ha, quindi, confermato la decisione presa dal Tribunale di Ferrara dichiarando inammissibile il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. cdn/AGIMEG