Giochi, Cassazione: colpevole di appropriazione indebita aggravata il gestore che non versa il Preu al concessionario

E’ colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata il gestore che si appropria di una somma non superiore ad euro 248.776, non riversata al concessionario di rete per la gestione di apparecchi da gioco e dei cosiddetti “nulla osta” per la messa in esercizio degli apparecchi da gioco intestati al concessionario.
Lo ha stabilito Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un gestore condannato dal Tribunale di Pavia.
Nel ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deduceva la carenza di motivazione della sentenza impugnata in merito alla insussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., posto che i rapporti tra il concessionario ( Codere) e la società dell’imputato erano inquadrati nell’ambito di un contratto di collaborazione per il quale le prestazioni dovevano essere svolte in forma del tutto autonoma, escludendo, pertanto, l’instaurazione di un rapporto di natura fiduciaria che possa legittimare la aggravante in questione, che il Trbunale aveva invece ritenuto sussistente.
Nel ricorso si evidenziava anche che la somma effettivamente dovuta a seguito dei varia accordi transattivi intervenuti era di gran lunga inferiore sicché la pena doveva essere conseguentemente adeguata in rapporto ai canoni dettati dall’art. 133 del codice penale.
Per i giudici della Cassazione però il ricorso è “palesemente inammissibile, in quanto il primo motivo — oltre che giuridicamente infondato alla luce della giurisprudenza della Corte, che ha affermato in più occasioni che in tema di circostanze del reato, per la sussistenza della aggravante di abuso di relazioni di prestazione d’opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l’autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l’agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione che gli ha dato l’occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione.  lp/AGIMEG