Giochi, Agenzie delle Entrate: no obbligo trasmissione telematica incassi “gratta e vinci”

Nessun obbligo di invio telematico per comunicare gli incassi da distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”. Secondo quanto chiarito oggi dall’Agenzia delle Entrate, i rivenditori che erogano questi particolari beni e servizi tramite vending
machine sono infatti esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi. Una nota dell’Agenzie delle Entrate precisa che dall’1 aprile 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, aventi le caratteristiche individuate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Oltre agli apparecchi che non erogano beni o servizi, ma soltanto un attestato di pagamento (ad esempio i pedaggi autostradali), fanno eccezione le vending machine che erogano beni sui quali l’imposta e’ gia’ stata assolta in una fase precedente. Un’analoga esclusione e’ prevista anche per le lotterie ad estrazione istantanea (“gratta e vinci”), esenti dall’imposta in base all’articolo 10 del decreto Iva. E’ invece previsto un obbligo solo parziale per i distributori “misti”, ossia quelli che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria, sia beni esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e d’invio telematico dei corrispettivi. In questo caso i rivenditori saranno tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”); non rientrano, invece, tra le informazioni da memorizzare e inviare elettronicamente quelle relative alle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di biglietti delle lotterie istantanee. lp/AGIMEG