Giochi, Adm: precisazioni su modalità di comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio

Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli precisazioni riguardo le modalità di comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio. “Il recepimento della direttiva UE ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. n.231/2007. Considerata l’imminente conclusione del II° semestre 2017 per il quale codesti concessionari dovranno provvedere alla trasmissione dei dati, per tipo di gioco e tipo di raccolta, attraverso il servizio telematico “antiriciclaggio” disponibile nell’area riservata del sito, si forniscono istruzioni operative per la corretta compilazione. Le schermate, per l’inserimento del numero delle operazioni da segnalare, saranno così strutturate: Area Scommesse – “Giocate effettuate per importi pari o superiori ai limiti di legge”; – “Vincite pagate per importi pari o superiori ai limiti di legge”; – “Operazioni frazionate per importi pari o superiori a 15.000,00 euro”; – “Operazioni sospette comunicate alla UIF”; – “Comunicazioni oggettive di cui all’articolo 47 del D.lgs. n.231/2007” (segnalazioni periodiche alla UIF concernenti operazioni individuate sulla base delle istruzioni diramate dalla medesima. Nelle citate istruzioni saranno indicate le ipotesi in cui la comunicazione oggettiva escluderà l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta)”, si legge nella nota dei Monopoli. “Area Bingo – “Giocate effettuate per importi pari o superiori ai limiti di legge”; – “Vincite pagate per importi pari o superiori ai limiti di legge” (l’importo delle vincite è calcolato avendo a riferimento la singola cartella, pertanto, nel caso in cui un giocatore, nel corso di una partita, ottenga più di un premio con la stessa cartella, occorre sommare i singoli importi dei premi per verificare se l’importo complessivo ottenuto raggiunga la soglia per la segnalazione); – “Operazioni frazionate per importi pari o superiori a 15.000,00 euro” (considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate); – “Operazioni sospette comunicate alla UIF” (sono considerate sospette sulla base degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF); – “Comunicazioni oggettive di cui all’articolo 47 del D.lgs. n.231/2007” (segnalazioni periodiche alla UIF concernenti operazioni individuate sulla base delle istruzioni diramate dalla medesima. Nelle citate istruzioni saranno indicate le ipotesi in cui la comunicazione oggettiva escluderà l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta)”. Continua la nota: “Area Apparecchi da intrattenimento VLT – “Giocate effettuate per importi pari o superiori ai limiti di legge”; – “Vincite pagate per importi pari o superiori ai limiti di legge”; – “Operazioni frazionate per importi pari o superiori a 15.000,00 euro” (considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate); – “Operazioni sospette comunicate alla UIF” (sono considerate sospette sulla base degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF); – “Comunicazioni oggettive di cui all’articolo 47 del D.lgs. n.231/2007” (segnalazioni periodiche alla UIF concernenti operazioni individuate sulla base delle istruzioni diramate dalla medesima. Nelle citate istruzioni saranno indicate le ipotesi in cui la comunicazione oggettiva escluderà l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta). Area GAD – aggiunge la nota – “Ricariche per importi pari o superiori a 1.000,00 euro”; – “Prelievi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro”; – “Ricariche e prelievi operazioni frazionate per importi pari o superiori a 15.000,00 euro – art.17 comma 1, lettera b) – superata dalla previsione di cui al comma 2”; (considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate); – “Giochi di carte in forma diversa dal torneo (es. poker cash) – operazione con somma vinta pari o superiore ai 1.000,00 euro, l’operazione va intesa come (posta finale trasferita al conto di gioco) – (posta iniziale , comprensiva di successivi ulteriori trasferimenti dal conto di gioco e di eventuali bonus); – “Giochi di carte in forma diversa dal torneo operazioni frazionate pari o superiori a 15.000,00 €”; (considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate); – “Giochi di carte in forma di torneo operazioni frazionate pari o superiori a 15.000,00 €”; (considerare anche le movimentazioni che, indipendentemente dallo svolgersi nell’arco dei sette giorni, appaiono collegate tra loro per realizzare operazioni frazionate); – “Operazioni sospette comunicate alla UIF” (sono considerate sospette sulla base degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF); – “Comunicazioni oggettive di cui all’articolo 47 del D.lgs. n.231/2007” (segnalazioni periodiche alla UIF concernenti operazioni individuate sulla base delle istruzioni diramate dalla medesima. Nelle citate istruzioni saranno indicate le ipotesi in cui la comunicazione oggettiva escluderà l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta). I Concessionari, nell’attività di rilevazione dei dati da segnalare, dovranno tener conto che le richiamate modifiche al D. lgs n. 231/2007 sono in vigore dal 4 luglio 2017. Si precisa che in nota sono specificati i diversi limiti vigenti prima e dopo la data indicata. Nell’inserimento dei dati andrà considerato il criterio della cassa. Per quanto riguarda la rete fisica le operazioni da segnalare, anche se collegate, verranno imputate al semestre /periodo/ giorno nel quale si è materialmente perfezionata la dazione di denaro per la giocata e la vincita, così come nel caso di ricariche e prelievi nel gioco da remoto. La procedura di invio si perfeziona con l’utilizzo della funzione “trasmetti” alla quale il sistema telematico restituisce, oltre che un segnale a video, un messaggio di posta elettronica attestante l’avvenuta acquisizione dei dati. Al fine di ottenere esito positivo della trasmissione, i concessionari dovranno comunicare anche nel caso di valori pari a zero. È necessario comunicare tutti i dati entro l’ultimo giorno del mese successivo al semestre, tuttavia, nel caso in cui dovessero mancare i dati il sistema invierà un messaggio di alert”, conclude la nota. lp/AGIMEG