Ginestra (Assosnai) “Ê ora di abbandonare ingiustificati e strumentali personalismi. Stanleybet circondato dai “nuovi abusivi” che logorano quello che più che un mercato assomiglia ad una giungla”

Per esclusivo dovere di chiarezza nei confronti degli Associati, il Presidente Assosnai Francesco Ginestra, reputa nuovamente necessario evidenziare il carattere pretestuoso ed irrispettoso che anima le dichiarazioni di Stanleybet, che insiste ancora nel voler ridimensionare ed emarginare le sentenze del Tar Lazio che si sarebbero sempre espresse con un “tutto a posto” in merito alla normativa nazionale in materia, per essere poi smentite sistematicamente dai pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Ue.

Sono ormai a tutti noti i rilievi critici formulati dalla Corte di Giustizia in merito a specifiche previsioni della normativa italiana disciplinanti le gare del 1999 e del 2006 ed i riflessi degli stessi sulla applicazione della norma penale contestata ai centri trasmissione dati (CTD). E’ noto anche che l’ultima parola in termini di conformità della normativa nazionale ai principi europei spetta sempre al Giudice nazionale (al quale fa costante rinvio la Corte Ue), chiamato ad un esame coerente e sistematico delle norme in relazione alle specifiche esigenze e scopi perseguiti.

Nella recente sentenza n. 1884 del 20/02/13  (RG. 8592/2012) Il Tar del Lazio ha dettagliatamente esaminato la nuova normativa di gara evidenziando l’assenza di clausole dello stesso tenore di quelle “criticate” dalla sentenza Costa-Cifone, ponendo l’accento sull’impossibilità di far derivare dalle sentenze della Corte di Giustizia un diritto “perpetuo” ad operare tramite CTD, prescindendo dall’intero impianto normativo italiano, con la conseguente infondatezza della pretesa di veder sistematicamente riconosciuta la propria rete di CTD come presupposto di partecipazione alla nuova gara.

Senza voler entrare nel merito delle vicende giudiziarie cui fa riferimento l’operatore estero, nel proprio excursus teso a sminuire ancora le pronunce del giudice amministrativo, è doveroso ricordare che proprio relativamente all’impugnativa della gara Superenalotto, il Consiglio di Stato Sez. IV, con sentenza n. 4115 del 03/09/2008 (RG. 10192/07) ha respinto le doglianze incentrate sulle clausole di decadenza di cui allo schema di convenzione, il cui tenore è, in parte, simile se non identico a quello delle clausole della nuova gara. Si legge nella sentenza “stava all’appellante (Stanley) verificare nell’ambito delle proprie strategie imprenditoriali, l’opportunità e la convenienza di una partecipazione alla gara in presenza del “rischio” che, all’esito di un’eventuale aggiudicazione, lo svolgimento della predetta attività (…) potesse essere considerato dall’Amministrazione aggiudicatrice quale causa di decadenza dalla concessione” (pag. 16).

Il Supremo Giudice Amministrativo ha, peraltro, respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per essere la stessa formulata in modo del tutto generico.

Occorre, sempre a soli fini di chiarezza, precisare che Assosnai, in doverosa difesa degli interessi della categoria rappresentata, ha sempre affermato la necessità di contrastare tutte le forme di raccolta non autorizzata di scommesse che si traducono in un danno oggettivo per gli operatori che sottostanno a tutte le prescrizioni dettate dal nostro legislatore.

Inoltre l’operatore estero non afferma il vero scrivendo che non ha interesse a “focalizzarsi nuovamente sul contrasto agli operatori storici, che oggi operano senza licenza da circa 8 mesi in virtù di una legge che (l’operatore) potrebbe chiedere ai giudici civili di disapplicare, anche con provvedimento d’urgenza” poiché con ben due ricorsi (RG. 6258/2012 e RG. 8590/2012) l’operatore ha chiesto la revoca di tutte le concessioni scommesse in essere e, in particolare, delle concessioni 2000 Rinnovate nel 2006 ed attualmente in proroga in attesa della chiusura del bando 2012. Questo vuol dire focalizzarsi su gli altri operatori privi di concessione?

E’ quindi giunta l’ora di abbandonare ingiustificati e strumentali personalismi e la mania di persecuzione che attanaglia questo operatore senza concessione, oggi circondato dai “nuovi abusivi” che logorano quello che più che un mercato assomiglia ormai più ad una giungla e che AAMS ci dica come intende attivarsi presso l’autorità giudiziaria ed in particolare presso le Procure della Repubblica affinché la nuova gara e l’orientamento espresso dal TAR siano portati all’attenzione dei magistrati che decidono delle sorti dei centri raccolta scommesse privi di concessione AAMS. lp/AGIMEG