Gazzetta Ufficiale: pubblicata legge Friuli Venezia Giulia a contrasto del Gap. Nel testo distanziometro a 500 metri dai luoghi sensibili

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Regioni, la legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 17 luglio 2017, n. 26, che modifica la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonchè delle problematiche e patologie correlate). La normativa prevede un distanziometro a 500 metri dai luoghi ritenuti sensibili e affida ai Comuni la possibilità di stabilire gli orari di apertura delle sale da gioco: “Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, e’ vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attivita’ di raccolta di scommesse entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili”, recita il testo in Gazzetta. “I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell’attivita’ di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonche’ dei problemi connessi con la viabilita’, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. A soli fini di pubblicita’ e ferma restando l’applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio. I Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attivita’ complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attivita’ economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilita’, dell’inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone piu’ deboli. I Comuni stabiliscono altresi’ le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l’attivazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno”, aggiunge il testo in Gazzetta. La normativa prevede inoltre l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici che ospitano gli apparecchi da gioco: “A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) e’ maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018 l’aliquota IRAP e’ ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito. La riduzione di aliquota e’ applicata per i tre periodi d’imposta successivi a quello in cui e’ avvenuta la disinstallazione. La riduzione di aliquota non si applica alle sale scommesse”. “Le attivita’ in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 1/2014 , come sostituito dall’art. 3, nei termini di seguito indicati: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse; entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di qualsiasi altra attivita’. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l’applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2-ter dell’art. 9 della legge regionale n. 1/2014, come modificato dall’art. 5. In sede di prima applicazione dell’art. 6, comma 10, della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall’art. 3, i Comuni pubblicano l’elenco dei luoghi sensibili di cui all’art. 2 della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall’art. 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, conclude la legge regionale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. cdn/AGIMEG