Emendamenti DL Fiscale, incremento del PREU slot dell’1% per benefici fiscali e riduzione aliquota IVA

Con due distinti emendamenti al Decreto Legge Fiscale, all’esame del Senato, a firma Urso e De Bertoldi si propone di incrementate dell’1 per cento – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – il prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento. Nel primo emendamento i maggiori introiti sono ipotizzati a copertura del provvedimento per l’introduzione di benefici fiscali per le zone logistiche semplificate e per i punti franchi di Venezia e Trieste. Nel secondo il maggior gettito dovrà essere utilizzato per ridurre l’aliquota IVA. lp/AGIMEG

Di seguito i testi degli mendamenti.

ARTICOLO 20

Dopo l’articolo 20 inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Benefici fiscali per le Zone logistiche semplificate e per i punti franchi di Venezia e Trieste.)
(omissis…)
4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione recata dal comma 5.
5. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell’ 1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.
6. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta menti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare – nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri – le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 4.»
URSO DE BERTOLDI

Dopo l’articolo 20 aggiungere il seguente:
«Art. 1.
(Riduzione dell’aliquota IVA)
1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte II-bis, dopo il n. l-ter) è aggiunto il seguente:
«l-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di
maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari»;
b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione recata dal comma 4.
4. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell’ 1 per cento a decorrere dal 10 gennaio 2019.
5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare – nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri – le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 4.»
URSO