Dossier Servizio Studi DL su misure urgenti per Coronavirus: sospensione di 30 giorni per procedimenti su rilascio autorizzazioni per esercizi di giochi e scommesse

E’ stato assegnato alla Commissione Bilancio del Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica. Tra i provvedimenti contenuti nel testo, lo stop di 30 giorni per procedimenti su rilascio autorizzazioni per esercizi di giochi e scommesse. “Articolo 9 (Sospensione di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità di pubblica sicurezza). L’articolo 9 dispone la sospensione per trenta giorni di alcuni procedimenti amministrativi il cui espletamento spetta a personale di pubblica sicurezza. Questo, al fine di liberare risorse di personale per fronteggiare l’emergenza dettata dalla diffusione del Covid-19. I procedimenti amministrativi – i cui termini sono qui sospesi con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – sono quelli relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, in materia di:  armi, munizioni ed esplosivi;  esercizi di giochi e scommesse;  agenzie di affari;  fabbricazione e commercio di oggetti preziosi;  istituti di vigilanza e investigazione privata;  soggiorno degli stranieri;  iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studio sul disegno di legge Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19  “Così l’elencazione recata dalla lettera a) dell’unico comma di cui si compone questo articolo del decreto-legge. Sono – ad eccezione del soggiorno degli stranieri – attività per le quali è richiesta apposita licenza (o iscrizione in elenchi) secondo specifiche previsioni contenute nel regio decreto n. 773 del 1931 recante il Testo unico di pubblica sicurezza (o nel decreto-legge n. 8 del 2007, per i servizi di controllo negli impianti sportivi, e nella legge n. 94 del 2009, per i servizi di controllo nei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo). L’autorizzazione è per lo più rilasciata dal questore (invece dal prefetto, per gli istituti di vigilanza e investigazione privata e per i servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo; per i servizi negli impianti sportivi, una ‘compresenza’ di competenze del prefetto e del questore è disegnata dalle norme applicative quali recate dal decreto del Ministro dell’interno del 13 agosto 2019)”, conclude. cdn/AGIMEG