Dossier Decreto Fiscale: “Quote di iscrizione Registro Unico Operatori: circa 28 milioni di euro di maggiori entrate”

“Articolo 27 (Registro unico degli operatori del gioco pubblico). Le disposizioni in commento istituiscono presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dal 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’obiettivo espresso in norma è quello di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta del gioco pubblico. L’iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari dei diritti e dei rapporti in esso previsti. Sono quindi individuati i soggetti tenuti all’iscrizione. L’iscrizione al registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni e concessioni e della certificazione antimafia, nonché dell’avvenuto versamento da parte dei richiedenti di una somma annua pari a: a) euro 200,00 per gli esercenti. b) euro 500,00 per i gestori. c) euro 2.500,00 per i produttori. d) euro 3.000 per i concessionari di scommesse ed euro 10.000 per i concessionari di giochi. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. L’omesso versamento della somma d’iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di versamento della somma d’iscrizione. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al registro per i successivi 5 anni. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti
nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione. A decorrere dalla data di istituzione del Registro e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo del MEF, è soppresso l’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate (“Albo RIES” o “elenco soggetti”, di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010)”. E’ quanto si legge del Dossier del Servizio di Bilancio sul Decreto Fiscale. “La RT riferisce che nel settore operano circa 115.000 operatori di cui circa 60.000 già iscritti al R.I.E.S. (i costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro). Stima quindi le maggiori entrate derivanti dall’istituzione del registro in 27,92 mln di euro all’anno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dell’appartenenza dell’operatore ad una della 4 macrocategorie (esercenti, gestori, produttori e concessionari). La stima è stata effettuata considerando che circa il 50 % degli esercenti e circa il 30% delle altre categorie operano in più ambiti di gioco e, quindi, sono tenuti al pagamento di una sola quota di iscrizione”, aggiunge.

“Nella RT aggiornata si rappresenta che nel totale degli esercenti non figurano quelli che gestiscono esclusivamente apparecchi “comma 7” diversi dai ticket redemption. In relazione a quanto previsto al comma 6, – una forma di “ravvedimento operoso” da parte del soggetto che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l’iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco – non ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento di gettito. Conclude osservando che la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti. Al riguardo, in relazione alla soppressione dell’Albo RIES, per il quale sono previste quote di iscrizione, occorrono informazioni in merito alle entrate associate che ora vengono meno a seguito dell’abrogazione prevista dal comma 10. Si prende atto che la RT afferma l’assenza di oneri aggiuntivi in relazione all’istituzione del nuovo registro, anche se la gestione del nuovo registro, per numerosità dei soggetti, verifiche ed adempimenti da porre in essere parrebbe chiamare l’Amministrazione finanziaria a maggiori oneri gestionali rispetto a quelli associati al RIES (ad esempio in ordine all’eventuale necessità di adeguamento del software gestionale etc.). Sul punto appaiono opportuni chiarimenti”, conclude. cdn/AGIMEG