Dossier Decreto Fiscale: “Lotteria scontrini, minori entrate stimate poichè è venuto meno il regime sanzionatorio”

“Articolo 19 (Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless) L’articolo in commento, intervenendo sull’art. 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per l’anno 2017) e, nello specifico, sul comma 540, prevede che i premi attribuiti della lotteria nazionale degli scontrini70 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo di imposta e non sono soggetti ad alcun prelievo erariale (comma 1, lettera a). Riscrive quindi il comma 54271 disponendo l’istituzione di premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie in favore di soggetti che effettuano transazioni utilizzando strumenti di pagamento elettronici al fine di incentivarne l’utilizzo. Sono quindi previsti premi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri (disciplinati dall’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127 del 2015). Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da adottarsi d’intesa con l’Agenzia delle entrate, per la istituzione dei premi, la definizione delle norme attuative, la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di
estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché per ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. È quindi fissato in 45 milioni di euro annui l’ammontare complessivo dei premi speciali. Al fine di garantire le risorse per l’istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma incrementa di 50 milioni annui a decorrere del 2020 il Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall’articolo 18, comma 2, del DL n. 119 del 2018. Tale stanziamento è
destinato anche alla copertura delle spese di gestione amministrativa della lotteria. Le risorse per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuite alle amministrazioni che ne sostengono i costi (comma 1, lettera b))”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio del Bilancio sul Decreto Fiscale. “La RT, in relazione a quanto previsto al comma 1, lettera a) non ascrive effetti negativi di gettito. In ordine alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) riferisce che per l’attuazione della disposizione è previsto un onere annuo di 50 mln di euro a decorrere dall’anno 2020, di cui 45 milioni destinato ai premi sia verso i consumatori finali sia verso gli operatori IVA che effettuano la cessione dei beni ovvero la prestazione di servizio e 5 milioni per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione. Conclude evidenziando che alla copertura dell’onere di 50 mln si provvede ai sensi dell’articolo 59. Al riguardo, considerato che l’attribuzione dei premi avviene entro il limite delle risorse stanziate non si hanno osservazioni per quanto di competenza. In ordine allo stanziamento di 5 mln di euro per spese di gestione amministrativa e di comunicazione, non trattandosi di un tetto di spesa, andrebbero forniti elementi informativi a supporto della quantificazione che possano consentire la verifica del carattere prudenziale della stima”, aggiunge. “Articolo 19, comma 1, lettera b) (Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless) L’articolo reca modifiche all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, al comma 1, lettera b), si sostituisce il comma 542, laddove nel testo vigente la norma innalza del 100 per cento la probabilità di vincita dei premi alla lotteria scontrini, in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, rispetto al caso di transazioni effettuate mediante denaro contante. In particolare, con la novella in esame, in luogo di elevare le probabilità di vincita, sono istituiti premi speciali aggiuntivi per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici. Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri (disciplinati dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015). L’istituzione dei premi e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono demandati al provvedimento di cui al comma 544. Quest’ultimo, come modificato dall’articolo 18 del decreto-legge n. 119 del 2018, rinvia a un provvedimento (non ancora emanato) del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in 45 milioni di euro annui. Al fine di garantire le risorse per l’istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma stabilisce un incremento, di 50 milioni annui a decorrere del 2020, del Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018. Tale stanziamento è destinato anche alla copertura delle spese di gestione amministrativa della lotteria. Le risorse per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuite alle amministrazioni che ne sostengono i costi”, continua. “La RT di passaggio ribadisce che per l’attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, di cui 45 milioni destinato ai premi sia verso i consumatori finali che verso g1i operatori IVA che effettuano la cessione di beni ovvero la prestazione di servizio e 5 milioni per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione in capo all’Agenzia delle entrate. La copertura è assicurata dall’articolo 59, comma 3. Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto espone i seguenti valori in conto maggiori oneri di spesa corrente:

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste valutazioni ed elementi di riscontro in merito alla prudenzialità della stima operata dalla RT riguardo alla autorizzazione di spesa ivi prevista relativamente ai fabbisogni di spesa per il riconoscimento dei premi (45 milioni di euro dal 2020), nonché per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione che dovranno essere sostenute dall’Agenzia delle entrate (5 milioni di euro). Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare”, continua. “Articolo 20 (Lotteria degli scontrini) L’articolo, interamente riscritto dall’altro ramo del Parlamento, interviene sull’art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016. Nello specifico si posticipa dal 1 gennaio al 1 luglio 2020 la possibilità di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (la c.d. lotteria degli scontrini (comma 1, lettera a)). Si prevede poi che i contribuenti, per partecipare all’estrazione, debbano comunicare all’esercente al momento dell’acquisto uno specifico codice lotteria (la disposizione vigente riferisce l’obbligo comunicativo al codice fiscale). Il codice lotteria sarà individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini72 (comma 1, lettera b)). Il consumatore potrà segnalare nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione. Si ricorda che l’articolo 20 nel testo vigente del decreto in esame, ha introdotto una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della singola prestazione o cessione, escludendo in tal caso l’applicazione delle disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Il comma 2 prevede una moratoria alle predette sanzioni per i primi sei mesi di applicazione della lotteria. Esse non sono applicabili nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi attraverso strumenti inidonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali. La RT associata al testo originario del decreto-legge ascriveva alla disposizione effetti di maggiore entrata complessivi in misura pari a 2,72 milioni nel 2020, 5,03 milioni nel 2021 e 4,5 milioni annui a decorrere dal 2022. L’aumento di gettito era ritenuto conseguente all’effetto di deterrenza determinato dal regime sanzionatorio. In sede di prima applicazione, la stima è ridotta di una quota dovuta alla non applicazione delle sanzioni nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso nella misura di 0,78 milioni nel 2020 e 0,22 milioni nel 2021. Si riportano di seguito le tabelle riepilogative nelle quali si dà conto per imposta del gettito stimato”, aggiunge.

“La RT aggiornata, in relazione alla riscrittura dell’articolo in commento, dopo aver illustrato le novità approvate dall’altro ramo del Parlamento, rappresenta che tale disposizione non determina effetti negativi in quanto l’effetto deterrente della sanzione che viene meno sarebbe compensato con analogo effetto connesso alle segnalazioni all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza previste dal nuovo testo. Al riguardo è da ritenere che, essendo venuto meno il regime sanzionatorio, le entrate stimate correlate all’effetto deterrenza dovrebbero venir meno. Tuttavia la RT aggiornata ascrive alle nuove norme il medesimo effetto. Si tratta di un’affermazione non riscontrabile sia perché non supportata da elementi informativi sia perché si tratta di una valutazione connotata da elementi di aleatorietà. In ogni caso, considerato lo slittamento al 1 luglio dell’operatività della lotteria in argomento, andrebbe svolto un approfondimento in ordine all’avvenuta contabilizzazione nell’anno 2020 degli stessi effetti finanziari associati alle disposizioni originarie del decreto operanti a decorrere dal 1 gennaio 2020. Si rappresenta peraltro che l’allegato riepilogativo degli effetti finanziari, in relazione all’articolo in commento continua a far riferimento alle sanzioni previste per coloro che rifiutano il codice fiscale dei contribuenti. Per le considerazioni che precedono, in ottica prudenziale, non dovrebbero essere ascritti effetti in termini di recupero di gettito, pur essendo le disposizioni in commento suscettibili di agevolare le azioni di contrasto all’evasione (in particolare le novità espresse al comma 1, lettera c))”, conclude. cdn/AGIMEG