Dl Cura Italia, Dossier Servizio Studi: “Presidente e componenti del Consiglio AGCOM autorizzati a esercitare funzioni non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio”

“Articolo 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) L’articolo 117 proroga il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, estendendolo, dal 31 marzo 2020 attualmente previsto, al nuovo termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Nel dettaglio, la norma proroga il termine, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti; tale termine, che era previsto, in base a successive disposizioni di proroga, fino a non oltre il 31 marzo 2020, viene così esteso a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al Codiv-19, come dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Si ricorda che la citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, ha dichiarato, in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza per 6 mesi dalla data della delibera stessa”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi sul disegno di legge “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. “L’art. 7 comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha previsto che il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data del 19 settembre 2019 continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 marzo 2020. La disposizione è stata oggetto di proroga, ai sensi dell’articolo 2, co. 1, del D.L. n. 162 del 2019 (c.d. Proroga termini, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), che ha prorogato le funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio, e comunque non oltre il 31 marzo 2020, mentre il termine innanzi previsto era il 31 dicembre 2019. La Relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia come la norma intenda evitare che le procedure previste per il rinnovo dei predetti organi debbano svolgersi in un periodo caratterizzato da una possibile limitazione dell’attività delle Camere, chiamate a partecipare al rinnovo. Si segnala, infine, che gli organi del Garante per la protezione dei dati personali sono oggetto di proroga nei termini ed in base a quanto disposto dall’articolo 118 del presente decreto-legge”, aggiunge. cdn/AGIMEG