Decreto Fiscale, Servizio Studi: “Divieto di pubblicità non si applica alla lotteria dei corrispettivi”

Il Decreto Fiscale prevede che il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, introdotto dal decreto Dignità,  non si applica alla lotteria dei corrispettivi. Inoltre, viene prevista “l’istituzione di un Fondo iscritto nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021”. Sono alcuni dei chiarimenti che fornisce il Servizio Studi del Senato nel dossier sul Decreto Fiscale, il testo arriverà domani sui banchi della Commissione Finanze. Nel report, in particolare, si spiega che il lancio della lotteria – “precedentemente fissato al 1° gennaio 2018” – viene rinviato al 1° gennaio 2020. Il Decreto Fiscale detta poi una serie di modifiche alla norma del legge di bilancio 2017. Introduce infatti “la limitazione dell’ambito di applicazione ai soli contribuenti persone fisiche maggiorenni. Rimangono fermi i requisiti previsti dalla formulazione precedente: contribuenti residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione”. Inoltre “viene abrogato il comma 543, che, nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 540, disponeva l’attuazione in via sperimentale, a decorrere dal 1° novembre 2017, della lotteria nazionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito e di credito”. Infine, viene modificato il comma 544, e “si rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, (anziché a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria”. lp/AGIMEG