Decreto Fiscale, Campari (L-SP-PSd’Az): “Inaccettabile introduzione della lotteria scontrini per contrastare evasione fiscale, scarsa coerenza delle disposizioni sul gioco d’azzardo rispetto al contrasto della ludopatia”

L’articolo 24 interviene in materia di gare, scommesse e bingo, modificando la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018): essa prevede l’attribuzione (articolo 1, comma 1048) con gara, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per un introito almeno pari a 410 milioni di euro. Con il decreto-legge in conversione il termine, per indire tale gara, viene prorogato dal 30 settembre 2018 al 30 giugno 2020; con modifica introdotta in sede di conversione dalla Camera, viene specificato in premessa che la proroga eI` disposta al fine di adeguare i bandi di gara prevedendo le piu` ampie misure preventive e di contrasto all’infiltrazione mafiosa (in particolare sulla composizione azionaria delle societa` concorrenti e sul rafforzamento della responsabilita` in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento).. L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attivita` legate al gioco pubblico ed e` disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione e` opportuno rilevare che, ai sensi del comma 8, l’esercizio di qualsiasi attivita` funzionale alla raccolta di gioco – in assenza di iscrizione al Registro – determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di diecimila euro e l’impossibilita` di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attivita` di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Il comma 9 dispone inoltre il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attivita` di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto e` stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte, nell’arco di un biennio, e` stabilita la revoca della concessione. L’articolo 28 vieta alle societa` emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilita` dei pagamenti e a contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalita` organizzata. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di
tale obbligo e` compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata: essa e` irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo nel quale il trasgressore ha il suo domicilio fiscale”. E’ quanto ha sottolineato in II Commissione al Senato il relatore Urraro (M5S) durante l’esame del Decreto Fiscale. “L’articolo 31, in materia di omesso versamento dell’imposta unica, ha la finalita` di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche´ di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza. A tal fine, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonche´ i divieti e le sanzioni vigenti in materia di offerta al pubblico di gioco, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si dispone la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici: cio` avverra` qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504) in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutivita` non sia sospesa; la chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La disposizione si applica altresı` ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attivita` e` esercitata, che risultino debitori d’imposta unica, anche in via solidale, con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato e` punito con la sanzione amministrativa da diecimila a trentamila euro, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito”, ha aggiunto.

“Una prima disposizione di interesse della Commissione e` l’articolo 29 del decreto-legge (su cui la Camera e` intervenuta solo con modifiche formali), che autorizza la costituzione di un fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali. A tale fondo puo` infatti attingere il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane”, ha detto in IV Commissione il relatore Vattuone (PD).

In VIII Commissione il senatore Campari (L-SP-PSd’Az) giudica inaccettabile l’introduzione del meccanismo della lotteria degli scontrini quale sistema per contrastare l’evasione fiscale e lamenta la scarsa coerenza delle disposizioni sul gioco d’azzardo rispetto agli obiettivi di contrasto della ludopatia piu` volte avanzati dalla stessa maggioranza.

“L’articolo 29 autorizza la costituzione di un fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, al fine di prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali”, ha aggiunto in XII Commissione la relatrice Castellone (M5S).

“Originariamente composto da 60 articoli, con le modifiche apportate durante l’esame presso la Camera dei deputati, si compone ora di 89 articoli, suddivisi in 5 capi, concernenti rispettivamente: misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali; disposizioni in materia di giochi; ulteriori disposizioni fiscali; modifiche alla disciplina penale e amministrativa in materia tributaria; ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili”, ha detto in XIV Commissione la senatrice Fedeli (PD). “Gli articoli da 19 a 22 escludono dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e prevedono premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici. Inoltre, introducono un sistema di segnalazione per la violazione degli obblighi legati alla lotteria scontrini. (…) Con riferimento alla materia dei giochi, il Capo II del decreto-legge (articoli 24-31) mira, tra l’altro, a contrastare fenomeni illegali: si prorogano al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (articolo 24); si aumenta, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (articolo 26); si istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27) e si vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale (articolo 28)”, ha aggiunto.

Nella Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali, il senatore Ruggiero Quarto (M5S) “con riferimento alle disposizioni gia` presenti nel testo originario, ricorda che l’articolo 27 prevede l’istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico; le modalita` di iscrizione al registro e le altre disposizioni attuative relative alla tenuta dello stesso sono rimesse dal comma 7 a un decreto del Ministro dell’economia. Segnala, al riguardo l’opportunita` di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto provvedimento attuativo; in base al comma 1 dell’articolo 27 infatti l’istituzione del registro e` finalizzata, tra le altre cose, al perseguimento di un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, fattispecie che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 108/2017 – ha ricondotto, in quanto collegata al contrasto della ludopatia, alla materia di legislazione concorrente «tutela
della salute»”. cdn/AGIMEG