Decreto Dignità, respinti diversi emendamenti sui giochi. Baroni riformula la sua proposta di modifica

Le Commissioni Finanze e Lavoro della Camera nella seduta di ieri hanno respinto la maggior parte degli emendamenti alla norma che impone il divieto di pubblicità sui giochi. L’on. Massimo Baroni (M5S) – su richiesta sottosegretario Davide Crippa – ha invece presentato una riformulazione dell’emendamento 9.12, la proposta verrà esaminata nelle prossime ore. La modifica maggiore è il fatto che sia stato cancellato il comma che riconosceva ai Comuni degli strumenti di monitoraggio per valutare il funzionamento dei regolamenti antigioco e l’adozione delle sanzioni. I Comuni avrebbero infatti potuto chiedere questi dati a Sogei. Il nuovo testo contiene inoltre delle piccole correzioni a livello terminologico e specifica che la norma sull’indicazione delle probabilità di vincita si riferisce a determinate lotterie istantanee. Tale norma adesso prevede che “per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita”. Di seguito la nuova formulazione dell’emendamento:

All’articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d’azzardo;

Conseguentemente al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro, aggiungere le seguenti: «, nonché al gioco d’azzardo,»;
al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: internet con le seguenti: i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)»;
1-ter. All’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita.»
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nelle more di entrata in vigore dei divieti di cui al comma 1 del presente articolo, i programmi radio televisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi a giochi o scommesse con vincite di denaro nel loro corso ovvero nella mezz’ora antecedente o successiva, devono essere preceduti dall’avvertenza che il programma non è adatto ai minori. I messaggi pubblicitari devono riportare avvertenze sui rischi di dipendenza di cui all’articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recando la dicitura «Azzardo» o «gioco d’azzardo»;»
al titolo del capo III sostituire le parole: alla ludopatia» con le seguenti «al disturbo da gioco d’azzardo». rg/AGIMEG