Decreto Dignità, molti gli emendamenti sui giochi respinti in Commissione Finanze e Lavoro su divieto di pubblicità e sponsorizzazioni

Respinti nella giornata di ieri, dalle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera, gran parte degli emendamenti all’articolo 9 del Decreto Dignità, relativo al divieto di pubblicità di giochi e scommesse. Bocciato in toto l’emendamento 9.3 Del Barba che riformulava l’articolo 9. “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l’eccezione di quanto pubblicato all’interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà del concessionario e registrati come canali di vendita presso l’apposito registro tenuto presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
Respinto anche il 9. 30. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi. “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti: ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell’affollamento pubblicitario orario; tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell’inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d’azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un’offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su Internet. (…) Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
Respinto anche l’emendamento 9. 16. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi su contrasto alla ludopatia. “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1 luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Respinto anche emendamento 9. 31. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo su apertura nuove sale gioco: “Sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro”.
Dichiarato invece inammissibile il 9. 12 primo firmatario Massimo Enrico Baroni: “Al fine di valutare l’adozione di regolamenti comunali per disciplinare l’orario di funzionamento degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 lettera a) e b) del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, gli enti locali possono richiedere a Sogei i dati inerenti l’ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi di cui al presente articolo. Sogei è tenuta a fornire gratuitamente i dati richiesti entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta”.
Respinto l’ emendamento Martino, Bergamini su divieto di pubblicità “Il divieto di cui al presente comma non si applica alle comunicazioni informative da parte dei concessionari verso i punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro, ai progetti di responsabilità sociale e alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, nonché alle insegne di esercizio e ai loghi e marchi che distinguono i giochi all’interno del punto vendita”. Accantonato inoltre l’emendamento Martino su comunicazioni commerciali relativi ai giochi: “In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l’avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico”.
Respinto invece l’emendamento Martino “sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura”. lp/AGIMEG